Interrogazione sulla Medicina Fiscale

Sulla Medicina fiscale – Nella interrogazione si rileva che la medicina fiscale del settore pubblico è attualmente in carico alle regioni, in un quadro regionale molto variegato e con notevoli differenze, sia come inquadramento del personale medico, sia come entità dei compensi; a titolo esemplificativo, i medici fiscali operanti presso le aziende unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna sono inquadrati come liberi professionisti con contratti a termine, spesso con una anzianità di servizio di 15-20 anni e più e i loro compensi fanno ancora riferimento alla delibera della regione Emilia Romagna n. 1783 del 22 settembre 2003; in confronto, i compensi dei medici fiscali Inps, operanti su tutto il territorio nazionale, con rapporto di lavoro del tutto analogo sia per tipologia di lavoro, che per inquadramento contrattuale libero-professionale, risalgono a quelli stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 2008 e risultano essere tre volte tanto quelli stabiliti dalla regione Emilia-Romagna; con l’articolo 17 della legge 124 del 2015 del 7 agosto 2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è stata approvata la costituzione del polo unico: “riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti […]”, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e successive modificazioni; si è attualmente in attesa dei decreti delegati attuativi in materia. Si chiede se, nella costituzione del polo unico, il Governo intenda tenere conto non solo dei medici fiscali dell’Inps e della loro stabilizzazione lavorativa, ma intenda considerare anche quei medici che hanno prestato fino ad oggi, per naturale competenza professionale e secondo disposizioni di legge, il loro servizio presso il servizio sanitario nazionale con contratti con le aziende sanitarie locali.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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