IRAP MMG convenzionati con il SSN

Cassazione Civile Ordinanza n. 17506/16 – IRAP MMG convenzionati con il SSN – La Corte di Cassazione ha affermato che i compensi corrisposti ad un’unica dipendente assunta part-time con mansioni di segreteria (addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie) sono insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di (Omissis) avverso quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, depositate in data 17 gennaio 2015, con le quali – in controversie concernenti le separate impugnazioni di dinieghi opposti dall’Amministrazione Finanziaria ad istanze del contribuente (medico di base, convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 – sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i separati ricorsi del contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso dell’acconto IRAP relativo all’anno 2006, stante l’intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all’art. 38 del DPR 602/1973.

I giudici di appello, nel respingere i gravami dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nelle quattro decisioni qui impugnate, con identica motivazione, che, nella specie, doveva essere esclusa la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo svolta l’attività del medico con l’ausilio di un’unica dipendente assunta part-time, con funzioni di “addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie”, mansioni dunque “ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità reddituale”.

La Corte di Cassazione ha affermato che i compensi corrisposti ad un’unica dipendente assunta part-time con mansioni di segreteria sono insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. Per la Corte il limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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