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Laurea in medicina: non é sufficiente per l’esercizio di attività riabilitativa

Cassazione Civile  – La laurea in medicina non é sufficiente per l’esercizio di attività riabilitativa per il quale occorre apposito diploma universitario. La mancanza di valido titolo abilitativo in capo al prestatore di lavoro, unitamente all’incertezza del tempo necessario per conseguirlo, o per adeguare quello posseduto alla mutata disciplina della professione sanitaria, radica l’interesse del datore alla risoluzione del contratto in forza dell’art. 1464 cod. civ. , dovendosi tenere conto del nesso tra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale. (Sentenza n. 5080/15)

FATTO: Con sentenza del 27/11/10, la corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del tribunale partenopeo del 28/10/08, ha rigettato l’impugnativa di licenziamento intimato da Alpha verso il lavoratore P..Il recesso era stato motivato in relazione al mancato possesso del titolo abilitante ad attività di terapista della riabilitazione prescritto dalla disciplina statale e regionale, e per la mancanza del quale la ASL aveva avviato diffida dall’utilizzare prestazioni di personale non abilitato con minaccia di sospensione dell’accreditamento. La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il possesso da parte del lavoratore della laurea in medicina, conseguita in corso di rapporto di lavoro – fatto sopravvenuto all’assunzione e non comunicato al datore di lavoro – non fosse sufficiente per l’esercizio di attività riabilitativa per il quale occorre apposito diploma universitario. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore, cui resiste il datore con controricorso.
DIRITTO: La laurea in medicina consente l’espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma (richiesto dal d.m. 27.7.00 ), sicchè il relativo difetto da luogo ad impossibilità della prestazione e legittima il recesso datoriale (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 25073 del 07/11/2013, secondo la quale l’impossibilità parziale della prestazione lavorativa – nella specie, di esercente professione sanitaria di fisioterapista -, sussiste anche nel caso di sopravvenuta insufficienza, rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro – quale masso fisioterapista – di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento della legislazione; ne consegue che), ha rigettato la pretesa attorea per la ragione che non risultava (ed anzi dalle prove raccolte dal giudice di primo risultava il contrario) che il ricorrente avesse mai comunicato al datore di lavoro la sopravvenuta acquisizione del titolo di laurea.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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