L. 24 luglio 1985, n. 409 (1)
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (2).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1985, n. 190, S.O.
(2) Con D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) è stato approvato l’elenco delle specializzazioni in odontoiatria

 

TITOLO I
1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato (3).
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(3) Articolo così modificato dall’art. 13, L. 3 febbraio 2003, n. 14 – Legge comunitaria 2002.

 

2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso (4).
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(4) Comma così modificato dall’art. 15-ter, comma 4, lett. a), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

 

3. Gli esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

 

4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20 (5).

[L’iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale] (6).

L’odontoiatra iscritto all’Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato (7).
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(5) Comma così modificato dall’art. 13, L. 3 febbraio 2003, n. 14 – Legge comunitaria 2002.
(6) Comma abrogato dall’art. 15-ter, comma 4, lett. b), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, 5 e 20, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell’art. 20, primo comma, ottenuta l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell’art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.

5. [Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all’Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all’esercizio della professione di odontoiatra (6)] (7).
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(6) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, 5 e 20, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell’art. 20, primo comma, ottenuta l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell’art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.
(7) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 3 febbraio 2003, n. 14 – Legge comunitaria 2002.

 

6. L’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di «Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri» e di «Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri».
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell’articolo 2 ed al secondo comma dell’articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all’Albo degli odontoiatri.
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell’Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell’Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell’Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell’Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell’Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
All’art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
«e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti».
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all’Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell’Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.

 

TITOLO II
Disposizioni relative al diritto di stabilimento
7. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all’allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l’esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L’uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie (8).
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(8) I richiami all’allegato A e all’allegato B sono da intendersi riferiti all’allegato A e i richiami all’allegato C sono da intendersi riferiti all’allegato B, come introdotti dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 dello stesso decreto.

 

8. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di odontoiatra l’interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall’allegato B in originale o in copia autentica;

b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell’esercizio della professione non richieda tale certificato, l’interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
Qualora l’interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall’allegato C, in originale o copia autentica.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda (9).
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(9) I richiami all’allegato B sono da intendersi riferiti all’allegato A, e i richiami all’allegato C sono da intendersi riferiti all’allegato B, come introdotti dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 dello stesso decreto.

 

9. Il Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all’Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall’interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l’autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull’ammissione del richiedente all’esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell’istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L’Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l’iscrizione all’Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.

 

10. Il Ministero della sanità comunica all’autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell’articolo 8, nonché quelle penali per reati concernenti l’esercizio della professione.
A tal fine l’Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio professionale.

 

11. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell’àmbito di un rapporto di lavoro subordinato.
L’istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

11-bis. 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge (10).
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(10) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

11-ter. 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge (11).
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(11) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

11-quater. 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all’autorità giudiziale (12).
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(12) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

12. Il Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che consentano l’acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.

 

13. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell’Albo professionale, nei limiti dell’attività professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l’interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l’indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;

b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l’interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l’indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;

c) un certificato attestante che l’interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all’allegato B (13).
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanità comunica all’Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall’interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
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(13) I richiami all’allegato B sono da intendersi riferiti all’allegato A, come introdotto dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 dello stesso decreto.

 

TITOLO III
Disposizioni relative alla prestazione dei servizi
14. Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell’esercizio dell’attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell’odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. È in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’Albo professionale, l’Ordine professionale territorialmente competente diffida l’odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall’effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.

 

TITOLO IV
Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all’Ordine professionale (14)
15. Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell’Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza (15).
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(14) La rubrica del titolo IV è stata così modificata dall’art. 15, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(15) Articolo così modificato dall’art. 15, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

 

16. Il Ministero della sanità provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio professionale.

 

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
17. I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

18. Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all’insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell’esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall’autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall’autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.

 

18-bis. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati (16).
1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all’ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti (17).
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria (18).
1-quater. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l’interessato che può indicare presso quale Università effettuarla (19).
1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell’indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare (20).
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(16) Articolo aggiunto dall’art. 3 D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
(17) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(18) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(19) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(20) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

18-ter. 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all’insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all’attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

b) danno diritto all’esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell’attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;

c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l’esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell’attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco (21).
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(21) Articolo aggiunto dall’art. 3 D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

 

19. 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di odontoiatra in altri Stati membri dell’Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all’attività di cui all’articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato;

b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l’attività di cui all’articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato, che sono autorizzati ad esercitare l’attività di cui all’articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria;
b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all’attività di cui all’articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato (22).
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell’attività non è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel D.M. 18 settembre 2000 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie ordinaria – n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia (23).
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(22) Lettera aggiunta dall’art. 13, L. 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006.
(23) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

20. 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 2, si iscrivono all’albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all’articolo 19, comma 3;
b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 (24).
2. All’albo degli odontoiatri è aggiunto l’elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l’esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 (25).
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(24) Lettera aggiunta dall’art. 13, L. 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006.
(25) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11. Serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 (nel testo precedentemente in vigore) della presente legge, nella parte in cui non prevedevano che i soggetti indicati nell’art. 20, primo comma, ottenuta l’iscrizione nell’albo degli odontoiatri, potessero contemporaneamente mantenere l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell’art. 5, e nella parte in cui prevedevano che i medesimi potessero «optare» nel termine di cinque anni per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.

 

21. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell’articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

 

22. Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell’Albo professionale.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l’assemblea degli iscritti nell’Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri di cui all’articolo 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Entro 60 giorni dall’elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l’elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all’articolo 6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

 

23. In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.

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