Si ritiene opportuno ricordare che é fissato al 30 giugno 2013 il termine per la trasmissione da parte del medico competente dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all’anno 2012, così come previsto dal decreto 9 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (art. 4, comma 2).
Si sottolinea però che la trasmissione di tali dati rientra nel periodo di sperimentazione previsto dall’art. 4 del suddetto decreto, al quale è correlata la sospensione dell’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L’art. 4, comma 4, prevede, infatti, che per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all’at. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08, la sanzione pecuniaria da 1000 a 4000 euro di cui all’art. 58, comma 1, lett. e), del D.lga. 81/08 è sospesa sino al termine della sperimentazione.
Si rileva che l’INAIL ha predisposto un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile semplificate e standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati. Il sistema operativo è attivo dal 22 maggio 2013.
Si allega in conclusione la nota informativa ministeriale sulla materia e il decreto 9 luglio 2012.
Autore: Redazione FNOMCeO