Cassazione Penale Sentenza n. 52007/16 – Medico turistico – Assenza – Interruzione di un pubblico servizio – Truffa – Commette il delitto di truffa il medico turistico che, attestando, contrariamente al vero, la presenza continuativa del servizio, finisce per assicurare un orario ridotto, percependo l’intero compenso previsto forfettariamente per l’intera giornata lavorativa.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza in data 3.6.15 la Corte di appello di Trento assolveva (Omissis) dal delitto di truffa limitatamente all’episodio del 21.2.11 e riduceva la pena inflitta a mesi cinque giorni diciotto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ad altri tre episodi di tentata truffa e al delitto di interruzione di pubblico servizio. Secondo il ricorrente nel caso in esame non è integrato il delitto di interruzione di pubblico servizio, occorrendo che l’assenza del responsabile si sia protratta per un tempo apprezzabile. Infine la stessa tipologia del contratto regolante la prestazione del medico turistico può determinare una possibile inadempienza agli obblighi contrattuali con irragionevoli ricadute sul piano penalistico che non possono andare di certo a danno del medico. La Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di interruzione di pubblico servizio il comportamento del medico turistico che non assicuri la propria presenza in ambulatorio nell’orario stabilito e che non sia neppure disponibile ad interloquire a fronte di chiamate presso l’utenza telefonica mobile comunicata per l’espletamento del servizio. Né vale ad escludere il reato la circostanza che il contratto potesse prevedere la presenza del medico altrove anche in orario di ambulatorio, considerato che la presenza dell’imputato in altro luogo per far fronte a diverse esigenze è rimasta una mera asserzione che non risulta affatto dimostrata. E’ infatti sufficiente che l’imputato si sia rappresentato che dalla sua assenza – anche se temporanea – potesse derivare un turbamento del servizio medico predisposto, evento ben verosimile considerato che la presenza dei pazienti e la richiesta di prestazioni – anche laddove si presenti a carattere saltuario – investe notoriamente l’intero arco temporale della giornata. L’assenza protrattasi per alcune ore incide non solo sulla funzionalità ed integrità del servizio, ma anche sul sinallagma retributivo, posto che l’assenza oraria si risolve nella mancata assicurazione continuativa del servizio dovuto, con correlativo danno economico per l’azienda sanitaria. Di conseguenza commette il delitto di truffa il medico turistico che, attestando, contrariamente al vero, la presenza continuativa del servizio, finisce per assicurare un orario ridotto, percependo l’intero compenso previsto forfettariamente per l’intera giornata lavorativa