A seguito della pubblicazione di una nota della Federazione degli Ordini degli Psicologi che afferma: "In questo sistema, l’ECM rimane obbligatoria solo per i dipendenti e/o convenzionati (liberi professionisti) del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata" (vedi allegati), la FNOMCeO precisa che la vigente legislazione fissa l’obbligo ECM per tutti i professionisti che esercitano una professione sanitaria a qualsiasi titolo in qualità di medico ed odontoiatra dipendente, convenzionato, dipendente di struttura privata e libero professionista.
Disattendere a questo obbligo comporta, pertanto, mancanza disciplinare.
Autore: Redazione FNOMCeO