OK del TAR al test per le scuole di specializzazione

OK del TAR al test per le scuole di specializzazione – L’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, non può essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principi di cd. “competenza specifica” proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorché inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici.(Sentenza n. 3926/15)

FATTO: Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 12 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, i ricorrenti espongono di avere preso parte al test di ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l’a.a. 2013/2014 in date comprese tra il 28 ed il 31 ottobre 2014. A seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il MIUR rilevava che nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell’Area Medica e quelle dell’Area dei Servizi Clinici si era verificata l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli delle prove del 31 ottobre. E cioè ai candidati che si accingevano a sostenere la prova relativa all’Area Medica erano state somministrate le domande dell’Area dei Servizi Clinici e viceversa. Espongono ancora che mentre, in prima battuta il Ministero aveva deciso di annullare e ripetere le prove coinvolte nell’errore determinato dal CINECA, successivamente verificava che 28 domande su 30 di ciascuna Area erano comunque valide ai fini della selezione, tranne due domande. Venivano così eliminate le domande n. 3 e n. 4 dall’Area Medica e le domande n. 8 e 17 dall’Area Servizi Clinici.  I ricorrenti chiedono l’annullamento delle graduatorie provvisorie nominative nazionali per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013/2014 pubblicate in data 5 novembre 2014, con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i concorrenti che lo precedono e delle relative preferenze di sede, in relazione a ciascun ricorrente.

DIRITTO: A parere dei ricorrenti l’inversione dei quesiti costituisce dunque una aperta violazione del bando per quanto sopra dettato, laddove arrivando a ritenere sostanzialmente coincidenti i quesiti previsti per le diverse aree si giungerebbe a negare la forte articolazione e interdisciplinarietà dell’intero sistema delle conoscenze mediche, disconoscendosi l’utilità della distinzione delle prove in base alle aree prescelte, tutto ciò in lesione anche del principio dell’affidamento (C. Stato sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328; e sul valore della lex specialis cita: C. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2709). La censura non appaia neppure condivisibile, a causa della seconda parte dell’art. 7, comma 9 del bando stesso, che prevede litteraliter che la “valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento”, che sono indicati nella quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando e comprendono testualmente insegnamenti comuni alle due Aree come Anatomia Patologica, Medicina interna, Fisiologia. Tale osservazione impedisce che l’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, possa essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principi di cd. “competenza specifica”, proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorché inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici. Il TAR ha quindi respinto il ricorso perché non ci sono prove di disparità di trattamento, eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza, arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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