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Primario assente dal servizio per ferie: nessuna responsabilità oggettiva per gli errori dei sostituti

Cassazione Civile  – Al primario assente dal servizio per ferie non può essere ascritta una responsabilità oggettiva per gli errori dei sostituti. La colpa eventuale del sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento, in quanto ha provato di essere in ferie al tempo del ricovero e del primo intervento. (Sentenza n. 6438/15)

FATTO: F.G. con citazione del giugno 2001 convenne la ASL di PESCARA ed il prof. M., proponendo domanda di risarcimento danni per lesioni gravissime concluse con l’amputazione della gamba sinistra, per complicanze successive ad intervento di riduzione ed osteosintesi di frattura del femore. Il primo intervento era presso l’OSPEDALE di — ed il secondo, presso l’Ospedale di —-, che ha condotto alla decisione di amputazione a causa della gangrena venosa dell’arto inferiore di destra. La domanda risarcitoria era proposta nei confronti del primario dirigente del reparto dell’ospedale di —- e della struttura sanitaria di PESCARA ASL di PESCARA, sul rilievo della responsabilità da contatto sociale e per l’affidamento ad una struttura medica ospedaliera inefficiente e disorganizzata. Il dirigente del reparto deduceva di essere stato assente dal servizio per ferie sino al —-, ma sosteneva che i sanitari del reparto che avevano effettuato la prima operazione, erano preparati ed efficienti, e che la M. dopo la operazione aveva ricevuto la terapia antitromboembolica ed antibiotica, e che il decorso post operatorio aveva condotto ad una situazione di emergenza non imputabile al primo intervento.
DIRITTO: La fattispecie in esame da parte dei giudici del merito concerne dunque una situazione di fatto e de iure, ben definita, nella quale il primario ha provato di essere in ferie al tempo del ricovero e del primo intervento, e la colpa eventuale del sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario, per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento che, se posto in essere, avrebbe modificato il decorso causale degli eventi. Sul punto la sentenza di appello appare illogica ed incoerente, in quanto trascurando il diritto vigente che delinea i compiti del primario, anche quando si assenta per ferie, ascrive a ff. 11 al M., a titolo di responsabilità oggettiva, per il semplice fatto di essere primario, la responsabilità per la ritardata diagnosi, che egli era nella obbiettiva impossibilità di verificare. Neppure può condividersi l’assunto, a pag. 21, secondo cui il primario del reparto di ortopedia risponde ai sensi del citato art 7 del  d.P.R. n. 7 del 1969, in quanto ha la responsabilità dei malati della divisione, posto che tale responsabilità si configura come obbiettiva, mentre, nella evoluzione giurisprudenziale intorno al contatto sociale ed alla coesistenza tra la funzione apicale del reparto e la sua organizzazione, la responsabilità civile attiene alla imputabilità soggettiva dello inadempimento, che qui manca all’origine del primo contatto, del primo ricovero e del primo intervento

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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