• Home
  • Sentenze
  • Responsabilità civile dell’ASL per l’illecito commesso dal medico convenzionato

Responsabilità civile dell’ASL per l’illecito commesso dal medico convenzionato

Cassazione Civile Responsabilità civile dell’ASL per l’illecito commesso dal medico convenzionato – L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge. (Sentenza n. 6243/15)

FATTO: I coniugi —- e —- convennero in giudizio l’Azienda Regionale Usl 7 di Chivasso e —-, medico di base, perchè fosse accertata la responsabilità di quest’ultimo (a causa del suo negligente comportamento, consistito nell’esser intervenuto con estremo ritardo – soltanto nel pomeriggio del 2 dicembre 1997 -, allorchè chiamato – la mattina del 1° dicembre – dalla moglie del —, che presentava sintomi di ischemia cerebrale, e nel prescrivere poi cure del tutto inadeguate) e fossero condannati entrambi i convenuti al risarcimento dei danni patiti dai medesimi attori a seguito della paralisi della parte sinistra del corpo della quale era rimasto affetto il —, con necessità di assistenza e cure continue. Si costituirono sia l’Azienda Usl 7 di Chivasso, che il L., contestando la fondatezza della domanda. All’esito di istruttoria (con assunzione di prove testimoniali e espletamento di c.t.u.), l’adito Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con sentenza non definitiva del febbraio 2007, dichiarò la responsabilità del — (in ragione del comportamento colposo dovuto ad intempestività della visita domiciliare, al mancato rilievo delle "gravi condizioni" del paziente e all’omessa urgente sua ospedalizzazione) e rimise la causa in istruttoria per provvedere ad un supplemento di c.t.u. (al fine di verificare se una tempestiva diagnosi ed un immediato trattamento farmacologico con aspirina avessero potuto contenere gli effetti dell’attacco ischemico). Espletato il supplemento di c.t.u. (i cui esiti furono convergenti sul fatto che il tempestivo trattamento farmacologico avrebbe avuto effetti contenitivi del danno alla salute del paziente), con sentenza definitiva del marzo 2008, lo stesso Tribunale condannò in solido —. e l’Azienda Regionale ASL 7 di Chivasso al risarcimento dei danni patiti dagli attori. Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia l’ASL TO 4  (già ASL 7 di Chivasso), che —-., al quale resistevano i coniugi — e —.La Corte territoriale escludeva la responsabilità ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. della ASL TO 4.Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente — ed —., la prima in proprio ed entrambi quali eredi di —.Resiste con controricorso la ASL TO 4.

DIRITTO: La Corte di Cassazione sottolinea che si viene a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medicogenerica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso (secondo l’ipotesi che specificamente qui interessa) l’opera del medico convenzionato. In altri termini, posto che l’assistenza medico-generica si configura – nei limiti in cui la legge ne assicura l’erogazione – come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell’utente del S.S.N., questi è "creditore" nei confronti della ASL, che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.), assume la veste di "debitore". Il "debitore" ASL, nell’erogare la prestazione curativa dell’assistenza medico-generica, si avvale, poi, di "personale" medico dipendente o in rapporto di convenzionamento. In particolare, il rapporto di convenzionamento, come detto, assume natura di rapporto di lavoro autonomo, ma con i caratteri della "parasubordinazione", ossia – come affermato costantemente da questa Corte (tra le tante, Cass., 19 aprile 2002, n. 5698) – in presenza della continuità della prestazione, della sua personalità e, in particolare, della coordinazione, "intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore". Di qui, pertanto, in ipotesi di illecito commesso dal medico convenzionato nell’adempimento della prestazione curativa di assistenza medico-generica, l’operatività dell’art. 1228 cod. civ. nei confronti della stessa ASL, quale norma che questa Corte, del resto, ha già ritenuto pienamente applicabile in riferimento alla posizione della struttura sanitaria pubblica (e, quindi, in relazione alla pubblica amministrazione) per l’attività sanitaria svolta dal personale medico dipendente, là dove la natura del rapporto che lega l’ausiliario al debitore non assume però rilievo ai fini dell’applicazione della stessa anzidetta disposizione. Dunque, non può che ribadirsi che il medico generico (o di base) convenzionato, nello svolgimento della propria attività professionale, adempie una obbligazione della ASL nei confronti degli assistiti/utenti del S.S.N. e la adempie per conto e nell’interesse di quella. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che  le complessive considerazioni che precedono consentono, quindi, di superare le obiezioni mosse dalla parte controricorrente, sulla scorta, segnatamente, della giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte (incentrata sull’assenza di controllo e vigilanza della ASL sul medico convenzionato, anche in relazione ai contenuti della prestazione prettamente professionale; sulla mancanza di immedesimazione organica del medico nella ASL; sulla mancanza di ogni rapporto, o "contatto", tra ASL e cittadino paziente e sul riconoscimento che "unico debitore del "servizio sanitario" deve essere considerato il medico": tra le altre, Cass. pen. n. 34460/2013, Cass. pen. n. 36502 del 2008, Cass. pen. n. 41982 del 2012), alla quale aveva fatto riferimento anche la Corte di appello di Torino nella impugnata sentenza, erroneamente escludendo la responsabilità civile della ASL TO 4. La Corte di Cassazione rileva infine  che "L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. , del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo mezzo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.