Responsabilità del medico del pronto soccorso

Cassazione Penale Sentenza n. 39838/2016 – Responsabilità del medico del pronto soccorso – La Corte di Cassazione ha affermato che non è responsabile del decesso del paziente il medico del pronto soccorso che, dopo aver correttamente posto la diagnosi, abbia disposto il ricovero nel reparto di Medicina. Infatti ove la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso possa ritenersi, in concreto, operante anche con riguardo alle scelte terapeutiche successive al ricovero in reparto, non è manifestamente illogico affermare che, in tal caso, occorra anche la prova che la continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico del reparto sia stata idonea a rendere edotto il sanitario in merito all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato.

FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 9.4.15 ha confermato la pronuncia di assoluzione con formula “per non aver commesso il fatto” emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di (Omissis). All’imputato si contesta l’omicidio colposo ai danni di (Omissis) per grave imperizia consistita nell’aver omesso di somministrare, quale sanitario di guardia presso il Pronto Soccorso di (Omissis), la terapia più adeguata alle esigenze del caso a fronte dell’orientamento diagnostico di cardiopatia ischemica. Le sentenze assolutorie emesse hanno ritenuto che l’evento non fosse ascrivibile all’imputato in quanto, avendo egli correttamente posto la diagnosi differenziale di cardiopatia ischemica, nonostante la totale negatività degli enzimi miocardio-specifici, l’obbligo giuridico di praticare la terapia ritenuta idonea ad incidere positivamente sulla sopravvivenza della paziente non gravasse sul dott. (Omissis). In base alla tipologia organizzativa vigente all’epoca dei fatti presso il Presidio Ospedaliero di (Omissis), infatti la continuità assistenziale della paziente dopo il suo ricovero nel reparto di Medicina avrebbe dovuto essere assicurata dal medico di reperibile di turno responsabile del reparto. I giudici del Tribunale avevano costatato che non vi fossero dati istruttori sufficienti a descrivere l’evoluzione del quadro sintomatologico della paziente per come monitorato dal personale paramedico presso il reparto di medicina. L’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in genere ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza. In tale ambito rientrano l’esecuzione di taluni accertamenti  clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie. Correlata a tali doveri può ritenersi la decisione inerente al ricovero del paziente ed alla scelta del reparto a ciò idoneo, mentre l’attribuzione della priorità d’intervento, detta triage ospedaliero è procedura infermieristica. La Corte di Cassazione ha rilevato che ove la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso possa ritenersi, in concreto, operante anche con riguardo alle scelte terapeutiche successive al ricovero in reparto, non è manifestamente illogico affermare che, in tal caso, occorra anche la prova che la continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico del reparto sia stata idonea a rendere edotto il sanitario in merito all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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