Responsabilità dell’equipe chirurgica per abbandono della garza nella cavità addominale del paziente. Non può esservi dubbio che il controllo della rimozione del materiale utilizzato durante l’intervento spetti ai medici, i quali hanno la responsabilità del buon esito dell’intervento, non solo in relazione all’oggetto dell’operazione, ma altresì per tutti gli adempimenti connessi. Non assume rilevanza, pertanto, l’argomento secondo il quale per il principio dell’affidamento il controllo definitivo e tranquillizzante circa la presenza di materiali chirurgici nel corpo del paziente, successivo alla sutura della ferita, possa essere devoluto al solo personale infermieristico (Cassazione Penale sentenza n. 7346/15)
FATTO: Con sentenza dell’8/4/2013 la Corte d’Appello di Lecce, rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato S.P., St.Fe., B.S., C.G. e M.A., i primi tre quali medici in servizio presso la divisione Ginecologia e Ostetricia presso il Presidio Ospedaliero di —–, la C. e il M. nelle qualità, rispettivamente, di infermiere strumentista e di infermiere di sala, responsabili del reato di lesioni colpose in danno di s.a.r., sottoposta a intervento chirurgico di "Laparoistectomia totale con annessiectomia bilaterale e colpo sospensione ai legamenti rotondi"; all’affermazione di responsabilità seguiva la condanna degli imputati e del responsabile civile ASL —— al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Ai predetti imputati era addebitato di avere dimenticato di rimuovere una pezza laparatomica probabilmente utilizzata per delimitare il campo operatorio nel corso dell’intervento, ciò per colpa generica e specifica, non eseguendo correttamente la verifica e il conteggio del materiale chirurgico utilizzato e omettendo tutti il doveroso controllo reciproco sulla rimozione di tutto il materiale all’interno del sito chirurgico. Si addebitava, quindi, agli imputati di aver in tal modo procurato alla s., la quale successivamente era stata sottoposta a ulteriore intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo, lesioni di durata superiore a 40 giorni, con indebolimento permanente della funzione intestinale causato da un processo infettivo conseguente alla permanenza della pezza laparotonica nella cavità addominale (fatto del ——).I giudici del merito Ritenevano la responsabilità congiunta di tutti i componenti dell’equipe chirurgica, escludendo l’esenzione dei chirurghi invocata dalla difesa sulla base di una sorta di principio dell’affidamento nell’altrui attività (nella specie degli infermieri); escludevano, altresì, l’applicazione nel caso in disamina dell’operatività della esenzione da responsabilità per colpa lieve di cui al D.L. n. 158 del 2012, art. 3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, con separati atti, tutti gli imputati.
DIRITTO: La responsabilità degli imputati è stata individuata nella violazione del dovere di diligenza e nel rispetto delle regole di prudenza che imponevano loro l’accurata verifica della presenza di materiali residui nel corpo del paziente, la cui violazione ha determinato le premesse dell’evento. Ne consegue che "non può… essere utilmente evocata l’applicazione delle linee guida che riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza. Né, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, può trovare applicazione il novum normativo di cui alla L. n. 189 del 2012, art. 3, che limita la responsabilità in caso di colpa lieve. La giurisprudenza di questa Corte segnala che, in tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale di ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Sez. 4, n. 18548 del 24/01/2005 – dep. 18/05/2005, Miranda ed altri, Rv. 231535; Sez. 4, n. 33619 del 12/07/2006 – dep. 06/10/2006, Iaquinta, Rv. 234971 Sez. 4, Sentenza n. 46824 del 26/10/2011 Rv. 252140, Castellano e altri;Sez. 4, Sentenza n. 43988 del 18/06/2013 Rv. 257699). In tale contesto non può esservi dubbio che il controllo della rimozione del materiale utilizzato durante l’intervento spetti ai medici, i quali hanno la responsabilità del buon esito dell’intervento, non solo in relazione all’oggetto dell’operazione, ma altresì per tutti gli adempimenti connessi. Non assume rilevanza, pertanto, l’argomento secondo il quale per il principio dell’affidamento il controllo definitivo e tranquillizzante circa la presenza di materiali chirurgici nel corpo del paziente, successivo alla sutura della ferita, possa essere devoluto al solo personale infermieristico, ancorché per tale professione siano oggi previsti studi universitari (i quali, tuttavia, non ne snaturano la funzione di ausilio del medico), permanendo in capo ai medici l’obbligo di verifica dell’attuazione dell’intervento operatorio nella sua completezza. Resta accertata, pertanto, la responsabilità del personale medico, con specifico riferimento al capo dell’equipe, il quale assume su di sé la responsabilità dell’intervento riguardo all’adeguato controllo della rimozione di tutti i materiali utilizzati nel corso del medesimo, non potendo tale controllo risolversi nel mero riscontro del conteggio numerico effettuato dal personale infermieristico, con conseguente conferma delle statuizioni civili nei confronti del B.. Funzione del controllo in argomento è, specificamente, quella di fronteggiare un tipico, ricorrente e grave rischio operatorio: quello di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei. Esso è conseguentemente affidato, in linea di massima, all’intera equipe, proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un’attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze possano comunque condurre ad un errore che ha conseguenze sempre gravi).