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Responsabilità dell’infermiere del pronto soccorso addetto al triage

Cassazione Penale – Responsabilità dell’infermiere del pronto soccorso addetto al triage – Risponde di omicidio colposo l’infermiere del pronto soccorso addetto al triage (iniziale valutazione  e attribuzione del codice e alla progressione numerica degli accessi alle cure) che pone in essere una condotta omissiva riguardo al monitoraggio delle variazioni delle condizioni del paziente, previsto dai protocolli di triage. (Sentenza n. 11601/15)

FATTO: . Il Tribunale di Milano dichiarava —–. e —-, entrambi infermieri addetti al triage presso il pronto soccorso della Clinica —-, responsabili del reato di omicidio colposo in danno di —, deceduto per sindrome coronarica acuta. Il Tribunale disponeva, altresì, il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, alle quali attribuiva una somma a titolo di provvisionale.Alla — era addebitato di aver assegnato al paziente un codice verde nonostante lamentasse dolore toracico atipico, di aver omesso di monitorare le variazioni delle condizioni del paziente ogni 30-60 minuti e di non avere segnalato all’infermiere che la sostituiva, al momento del passaggio di consegne, la presenza di un paziente con dolore toracico in sala di attesa. Al secondo imputato era addebitato di non aver ripetuto il monitoraggio del paziente in sala di attesa ogni 30 – 60 minuti.In fatto era accaduto che il —, soggetto di —- anni senza precedenti clinici di rilievo, era stato accettato presso il Pronto Soccorso alle 18.43 con algia sternale. Sottoposto al triage (iniziale valutazione) da parte del personale infermieristico, gli veniva assegnato il codice verde ed era inviato in sala d’attesa, dove, seduto sulla sedia da circa sei ore, alle 00.30 si era accasciato improvvisamente per arresto cardiaco. Sottoposto ad angioplastica coronarica, era deceduto a seguito di progressive complicanze.

DIRITTO: La sentenza impugnata è, altresì, censurabile quanto alle conclusioni cui è giunta con riferimento all’inesigibilità della condotta degli infermieri (questione posta con i motivi sub 2 e 3 del ricorso del Procuratore Generale e 2 e 4 del ricorso della parte civile). La Corte territoriale, infatti, ha desunto l’impossibilità di rivalutazione della situazione del paziente, pur prevista dal protocollo ospedaliero, dalla esiguità del personale in servizio quel giorno, a fronte della situazione eccezionale, per il numero di persone giunte in pronto soccorso "tale da rendere effettivamente impossibile la rivalutazione di qualsiasi —, delle persone presenti". Il suddetto giudizio ha tratto dalla prova documentale "—- rappresentata dall’elenco delle valutazioni di triage succedutesi senza soluzione di continuità, tra le quali casi di coma e infarti conclamati. E ciò pur essendo messo in evidenza dalla sentenza di primo grado (pg 21- 22), che aveva proceduto all’analisi degli ingressi dei pazienti risultanti documentalmente, che "nè il prospetto riepilogativo o le cartelle, anche con riferimento ai pazienti presi in consegna alle ore 20.00, è indicativo di situazioni di tale gravità per numero e urgenza da aver ostacolato la normale routine del pronto soccorso" e che, specificamente, risultava che la paziente in coma era entrata in pronto soccorso solo alle 23.21, talchè una situazione di emergenza sarebbe al più prospettabile con riferimento alla situazione temporalmente connessa al turno di lavoro del secondo infermiere. Va rilevato, inoltre, che l’affermazione dell’esonero da responsabilità per omessa attuazione di una condotta doverosa ai fini della salvaguardia della vita umana avrebbe richiesto una compiuta analisi riguardo alla presenza di medici e infermieri in rapporto all’affluenza delle presenze in pronto soccorso, considerando non solo il personale ivi addetto, ma anche le disponibilità delle forze presenti nell’intero ospedale. Ed invero deve ritenersi che spetti al personale pronto soccorso allertare il personale dei reparti ove si verifichino situazioni di emergenza tali da determinare la compromissione grave della salute dei cittadini bisognosi di cure di primo intervento, circostanza che in base alla compiuta valutazione delle risultanze probatorie non risulta emergere nella specie

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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