I soci professionisti delle Società tra professionisti (STP), i quali adottano il modello societario delle società di capitali, possono non essere titolari di partita Iva individuale nel caso in cui la loro attività professionale si esaurisca nella società stessa.
Ad affermarlo, portando qualche elemento di chiarezza sul trattamento fiscale delle prestazioni rese nell’ambito delle STP, è la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di una società di professionisti a responsabilità limitata che esercita attività di consulenza del lavoro. Il parere interessa da vicino anche l’Odontoiatria, tanto che il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Giuseppe Renzo, ha subito preso carta e penna per rilanciarlo a tutti i Presidenti delle Cao d’Italia, con la lettera che alleghiamo.
“Il parere dell’Agenzia delle Entrate – dichiara il Presidente CAO nazionale, Giuseppe Renzo – conferma che possono non essere titolari di partita IVA i soci professionisti delle STP. Si tratta di un importante passaggio che consente il rilancio dell’attività delle STP come soggetti legittimati all’esercizio della professione odontoiatrica, pur nell’ambito della normativa sulle società commerciali”.
Le STP, infatti, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, ‘non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dalla disciplina legale del modello societario prescelto […]”.
Ne consegue che:
– Il reddito complessivo delle STP è considerato reddito di impresa
– Il compenso previsto per i Soci professionisti non è assimilabile a reddito da lavoro dipendente ma, se la STP adotta il modello delle società di capitali, è dato dalla eventuale distribuzione degli utili e costituisce di fatto reddito di capitale
– Il compenso erogato dalla STP al socio non titolare di partita iva per l’attività di amministratore è qualificato invece come reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente.
Le prestazioni rese dalle STP non sono, inoltre, soggette a ritenute di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
“I chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito – prosegue ancora Renzo – sono in linea con quanto la CAO nazionale la professione odontoiatrica sostiene da tempo. Inoltre sembrano costituire un elemento di garanzia per quanto riguarda il versamento della contribuzione Enpam da parte dei soci professionisti delle STP”.
Autore: Redazione FNOMCeO