Sull’incompatibilità tra le funzioni di medico fiscale e medico esterno convenzionato con l’INPS

Nella interrogazione si rileva che l’INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, sul proprio sito istituzionale l’"Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali", al fine di rinnovare gli incarichi ai cosiddetti medici convenzionati esterni con contratto di durata già scaduto il 30 settembre e successivamente prorogato, per ulteriori tre mesi, al 31 dicembre 2015; nel bando è specificato che "il medico che si è candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale (di cui all’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), è tenuto ad optare al momento della sottoscrizione del contratto, non potendo svolgere contemporaneamente l’attività di medico fiscale e di medico esterno convenzionato"; tale previsione prefigura, de facto, un’incompatibilità assoluta tra le due mansioni che, ad avviso dell’interrogante, non è compatibile con la normativa vigente in materia, considerato che la funzione di medico fiscale può essere svolta, in casi di particolari esigenze dell’ente, sia da medici dipendenti che da medici convenzionati esterni; al riguardo si segnala che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), con propria nota del 20 novembre 2015 indirizzata al presidente dell’INPS, ha rilevato che non sussiste alcun conflitto di interessi tra l’attività di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato. Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la previsione dell’obbligo di opzione inserita nel bando, comportando, di fatto, una sostanziale incompatibilità tra le funzioni di medico fiscale e di medico esterno convenzionato, sia conforme alla normativa vigente in materia e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. In risposta all’interrogazione n. 3-02467, la sottosegretaria  per il lavoro e le politiche sociali Franca BIONDELLI intervenuta in Commissione Lavoro il 26.1.16 precisa che lo scorso 12 novembre il Presidente dell’INPS ha adottato una determinazione per una procedura selettiva pubblica per il reperimento di 900 medici, cui conferire incarichi a tempo determinato, al fine di sopperire alle carenze interne di organico. Quanto ai requisiti per la partecipazione alla procedura, in caso di situazioni di incompatibilità, l’INPS ha precisato che l’opzione per l’attività di medico esterno convenzionato da parte del medico fiscale non comporta la cancellazione di quest’ultimo dalle liste speciali della medicina fiscale, ma solo l’impossibilità di svolgerne le relative funzioni limitatamente alla durata dell’incarico presso l’Istituto. Considerata pertanto la delicatezza delle funzioni che svolgeranno i medici selezionati – inerenti agli accertamenti degli stati di invalidità, alle certificazioni di malattia a seguito di controlli domiciliari e alle consulenze tecniche in un contenzioso giudiziario -, ne consegue la necessità che tali soggetti non risultino, nemmeno potenzialmente, in conflitto di interessi con lo svolgimento di altre attività professionali. Il senatore BIANCO (PD)  intervenuto in replica “si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando che il regime di incompatibilità cui faceva riferimento la Sottosegretaria già si applica ai medici fiscali e che la risposta non ha dunque fatto luce sulle criticità sollevate nell’atto di sindacato ispettivo a sua firma”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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