Il Giudice a quo ha affermato che il rapporto ottimale in materia di continuità assistenziale non è attuabile con il singolo presidio. L’art. 64 ACN MMG è chiaro nel riferire il rapporto ottimale non già al singolo presidio, bensì all’intero territorio di ciascuna Azienda. Il singolo presidio infatti si basa su postazioni, quali moduli organizzativi, che coinvolgono una pluralità di soggetti il cui rapporto ottimale in base al numero complessivo di residenti assistibili deve essere calcolato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 64 ACN. Per quanto poi attiene al servizio di medicina generale ed al concorso delle fonti nella definizione del relativo assetto la giurisprudenza ha chiarito che spetta alle Regioni il solo compito di determinare caso per caso le singole eccezioni al predetto rapporto, nella misura massima del 30% di variazione di esso.
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