La Regione Lazio ha introdotto un automatismo prescrittivo che svuota completamente la funzione del MMG nonché la norma deontologica di riferimento. Qualunque atto prescrittivo richiesto non può estrinsecarsi al di fuori della piena autonomia del medico che licenzia tale atto. Il principio fondamentale della professione medica è quello della salvaguardia dell’autonomia di ogni medico nell’effettuazione della diagnosi e nella conseguente prescrizione terapeutica a tutela della salute del paziente, la cd. “libertà prescrittiva”. Il MMG/PLS – anche nel mero recepimento di una prescrizione formulata da altri, con l’unica possibilità di eventuale modifica della classe di priorità – rimane comunque, sia ex lege che in virtù delle proprie competenze specifiche e del proprio inquadramento nell’àmbito del Servizio Sanitario, una figura professionale tenuta a garantire una diligenza qualificata nell’espletamento dell’opera professionale e, conseguentemente, un MMG/PLS non potrà ritenersi sollevato da responsabilità adducendo d’essersi limitato a dare attuazione ad una decisione altrui, essendo, in ogni caso, dovuto un suo vaglio allorquando egli sia chiamato ad assumere un ruolo nell’attuazione di una strategia diagnostica o terapeutica nell’interesse di un proprio paziente. La Regione Lazio è invece intervenuta limitando la libertà del medico nell’adozione delle scelte terapeutiche più necessarie per il trattamento dei pazienti. Annullata quindi la delibera della Regione Lazio N. 1344/2025 recante approvazione delle indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste di attesa.
