I giudici di merito hanno affermato che è illegittimo sottrarre al medico specialista in medicina fisica e riabilitativa la competenza esclusiva a prescrivere i trattamenti riabilitativi. Dunque, è necessario riconoscere l’area di competenza specifica del medico fisiatra, senza confondere la cura della patologia da cui è afflitto il paziente con la riabilitazione di quest’ultimo per le conseguenze che la patologia ha avuto sullo stesso. Il Piano ministeriale, infatti, attribuisce al medico specialista in riabilitazione, e non ad altro medico specialista, il potere decisionale circa la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale, il quale deve specificare le singole prestazioni di medicina fisica da somministrare, nonché le modalità e tempi di erogazione delle prestazioni previste.
Autore: Redazione