Tar Sicilia Sentenza n. 224/18 – Incarico di medico competente

Tar Sicilia Sentenza n. 224/18 – Incarico di medico competente – Il Tar Sicilia ha affermato che l’incarico di “medico competente” appare corrispondere alla previsione normativa di incarico di studio e consulenza per il quale deve ritenersi applicabile il divieto di conferimento ai soggetti collocati in quiescenza, introdotto dall’art. 6 del d.l. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014 . Pertanto non appare affatto condivisibile – come invece sostenuto dal ricorrente -che l’attività del medico competente così come delineato dalla legge consista semplicemente nella “effettuazione di visite mediche nonché di esami strumentali” ossia nella mera esecuzione di prestazioni mediche. Si tratta invece di una vera e propria collaborazione con il datore di lavoro consistente in un’attività di consulenza sussumibile sotto il paradigma del contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art.2229 e ss. cod.civ.

FATTO E DIRITTO: T.A. propone ricorso contro l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0011060/3 del 10.06.2016, emesso dall’U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, avente ad oggetto “Incarico di collaborazione professionale di Medico Competente”, con il quale, annullando l’incontro per la sottoscrizione del contratto già concordato per il 16.6.2016, è stato comunicato all’aggiudicatario che: “… l’incarico biennale di collaborazione professionale di Medico Competente non può essere attribuito alla S. V. in quanto Ella risulta collocato in quiescenza, dalla Università di Messina, a far data dal 01.01.2016, per dimissioni volontarie, con diritto a percepire un trattamento pensionistico …”. Deve essere approfondito il profilo della riconducibilità dell’incarico di “medico competente” al divieto di conferimento incarichi ai soggetti collocati in quiescenza, introdotto dall’art. 6 del d.l. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014, tenendo conto della peculiarità di tale figura, avente competenze specialistiche e compiti di collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il ricorrente assume che la norma non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame perché l’incarico di “Medico Competente” bandito dall’Azienda Ospedaliera non rientrerebbe tra gli incarichi di studio o di consulenza, ai quali soltanto si applica il divieto sancito dalla norma. Ne conseguirebbe che l’incarico di Medico Competente non potrebbe rientrare nell’ambito applicativo della norma in quanto l’oggetto specifico dell’attività ad esso richiesta consisterebbe nella “effettuazione di visite mediche nonché di esami strumentali” evidentemente non assimilabile alle attività di studio o di consulenza nel senso sopra inteso. Ad avviso del Collegio la superiore tesi non è condivisibile. In realtà, l’esatta individuazione della natura dell’attività esercitata dalla figura professionale in esame si ricava dal D.Lgs. n.81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro).In effetti è l’art.2 (lett. h) del citato T.U a fornire la definizione di “medico competente”, che viene descritto testualmente come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.Viene dunque subito in rilievo lo stretto “rapporto di collaborazione” che avvince la figura del medico competente con il datore di lavoro e che connota la natura della sua attività come di studio e consulenziale per finalità specifiche, quali: 1) la “valutazione dei rischi” per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 2) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 3) tutti gli altri compiti di cui infra si dirà. Per quanto fin qui rilevato non appare affatto condivisibile – come invece sostenuto dal ricorrente -che l’attività del medico competente così come delineato dalla legge consista semplicemente nella “effettuazione di visite mediche nonché di esami strumentali” ossia nella mera esecuzione di prestazioni mediche. Si tratta quindi di una vera e propria collaborazione con il datore di lavoro consistente in un’attività di consulenza sussumibile sotto il paradigma del contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art.2229 e ss. cod.civ., posto che la previsione normativa del medico competente risponde alla generale finalità di (contribuire a) garantire, attraverso il complesso delle attività sopradescritte. “l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati” (art.1 D.lgs. n.81/2008). Per quanto fin qui argomentato, ad avviso del Collegio l’incarico di “medico competente” – per come sopra enucleato nei suoi tratti caratterizzanti – appare corrispondere alla previsione normativa di incarico di studio e consulenza per il quale deve ritenersi applicabile il divieto di conferimento ai soggetti collocati in quiescenza, introdotto dall’art. 6 del d.l. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014. Conclusivamente il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e pertanto vanno rigettati. Conseguentemente deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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