ll Codice Civile prevede all’articolo n. 2233 un “obbligo di decoro” nell’applicazione delle tariffe. Con questa sentenza il Consiglio di Stato decide però che non esiste un legame tra qualità delle prestazioni professionali e limiti di decoro, cioè vige una libertà di concorrenza anche in tema di tariffe molto ridotte. Decade dunque anche l’accertamento da parte degli Ordini sulle tariffe applicate se si fa in riferimento a criteri di decoro della Professione. Rimangono validi i principi di concorrenza sleale (Codice Civile) e di pratiche commerciali scorrette (Codice del Consumo), in un contesto di pronunciamento dell’Antitrust di recente favorevole ad alcune modalità di promozione pubblicitaria di servizi professionali (provvedimento Antitrust 25078/2014).
Leggi la sentenza a cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Autore: Redazione FNOMCeO