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Il decoro non è parametro valido per verificare la tariffa professionale

Consiglio di Stato – Il decoro non è parametro valido per verificare la tariffa professionale – La previsione di compensi professionali in ogni caso adeguati all’importanza dell’opera e al decoro della professione è assicurata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 2233 c.c., che di per sé già rappresenta, quindi, una adeguato strumento a garanzia della qualità della prestazione e degli interessi dei consumatori (Sentenza n.238/15)

FATTO: Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) con due separati ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale (Tar) Lazio – Roma ha impugnato:
– la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM o Autorità) adottata nell’adunanza del 22 dicembre 2009, con la quale sono stati rigettati gli impegni presentati dal Consiglio Nazionale dei Geologi nell’ambito del procedimento, avviato in data 14 maggio 2009, volto all’accertamento di eventuali violazioni dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per effetto delle norme contenute nel codice deontologico dei geologi. Il Tar adito, riuniti i due ricorsi, li ha respinti con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio – Roma, sez. I, 25 febbraio 2011 n. 1757), nella quale, peraltro, ritiene viziato il provvedimento dell’Autorità nella parte in cui ritiene che il riferimento, nel codice deontologico, al “decoro professionale” quale criterio di commisurazione del compenso del professionista, costituisca restrizione della concorrenza. La sentenza è stata appellata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con appello che ripropone espressamente tutti i motivi del ricorso di primo grado e muove motivate critiche alla sentenza.

DIRITTO: Le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l’importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Il Collegio ritiene che, alla luce del contesto globale nel quale il codice deontologico dispiega i suoi effetti, le regole deontologiche in esame, in particolare quella secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il geologico deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale, siano restrittive della concorrenza e non possano essere considerate necessarie al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore. In altri termini, l’obbligo di commisurare il compenso al decoro professionale si traduce, nella prassi, in una surrettizia reintroduzione dei minimi tariffari, eludendo così l’abolizione degli stessi disposta dal legislatore (art. 2 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27), con i conseguenti effetti restrittivi della concorrenza. Parimenti non si può ritenere che la regola deontologica che impone di praticare compensi commisurati al decoro della professione possa trovare una copertura normativa nell’art. 2233, comma 2, cod. civ. che, occupandosi del contratto d’opera intellettuale, prevede espressamente che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. La previsione di compensi professionali in ogni caso adeguati all’importanza dell’opera e al decoro della professione è assicurata, nell’ordinamento nazionale, dalla citata disposizione del codice civile, che di per sé già rappresenta, quindi, una adeguato strumento a garanzia della qualità della prestazione e degli interessi dei consumatori. In tale contesto normativo, a fronte di un preciso obbligo civilistico che già àncora il compenso professionale al decoro della professione e all’importanza dell’opera, l’introduzione di una regola deontologica volta a ribadire tale obbligo, riservando la vigilanza circa il suo rispetto all’Ordine, e prevedendo l’eventualità di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza, appare evidentemente estranea o, comunque, manifestamente non proporzionata, rispetto all’esigenza di fornire al consumatore adeguata tutela).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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