Integra il delitto di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, di cui all’art. 348 c.p., la condotta dell’odontotecnico che intervenga direttamente nella cavità orale del paziente, procedendo alla rilevazione delle impronte dentarie ovvero alla collocazione della protesi all’interno della bocca, trattandosi di operazioni riservate all’Odontoiatra. L’art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude infatti all’odontotecnico qualunque manovra nella bocca del paziente.
Autore: Redazione
