Assicurazioni, Conte: “Chiarezza contro inutili allarmismi”

Entrerà in vigore il 13 agosto – se non sarà approvata la proroga già prevista da un emendamento governativo all’esame della Camera – l’obbligo, per i Medici e gli Odontoiatri, di sottoscrivere un’Assicurazione per la Responsabilità civile.

Tre le normative di riferimento, che disciplinano la complessa materia: il Decreto Legge 138/2011 e la Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), che hanno introdotto l’obbligatorietà delle polizze per tutti i professionisti, e la Legge Balduzzi (L. 189/2012), che ha meglio specificato gli obblighi in ambito sanitario.

Ma cosa cambierà per i Medici e gli Odontoiatri? E ci sono ancora ritardi o questioni irrisolte?

Lo abbiamo chiesto al Segretario della FNOMCeO, Luigi Conte, che sull’argomento è stato più volte anche di recente intervistato: ultimi a sentirlo, Chiara Organtini per L’Espresso e Giuseppe Latour per due “speciali”. Quello sulle assicurazioni pubblicato a pagina 16 di ieri de Il Sole 24 Ore – dove compare anche l’articolo di Sara Todaro con le dichiarazioni del presidente Amedeo Bianco – e quello di lunedì (pagine 1-2-3) su tutta la Riforma delle Professioni (in allegato).

E sulle assicurazioni (anche qui salvo proroghe) torneranno con buona probabilità anche i colleghi di Ballarò in una delle prime puntate del nuovo ciclo.

Segretario, la scadenza del 13 agosto si avvicina: cosa cambierà per gli iscritti?
Va innanzitutto premesso che la maggior parte dei Medici e degli Odontoiatri italiani sono già assicurati, anche se con “coperture” diverse a seconda che lavorino nel settore pubblico o privato. Per quanto riguarda i medici delle strutture pubbliche, infatti, essi sono coperti dalla polizza stipulata dall’Azienda sanitaria di appartenenza. L’Amministrazione, dopo aver risarcito il danno al paziente, può poi rivalersi sul medico dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave. Il medico dipendente, per tutelarsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell’Azienda nei suoi confronti, stipula quindi anche un’idonea polizza assicurativa a suo carico.

Si possono prevedere delle esenzioni per tale obbligo?
Ai sensi dell’articolo 1904 del Codice Civile, il Contratto di Assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. È evidente, quindi, che il medico in pensione che rimane iscritto all’Albo ma non svolge più alcuna attività, neppure libero-professionale, non può essere obbligato a stipulare la polizza.

Uno dei punti più controversi è la costituzione di un “fondo”, che dovrà essere finanziato con contributi a carico dei professionisti e delle compagnie di assicurazione. Cosa ci dice in proposito?
È vero: l’articolo 3 della Legge Balduzzi, che istituisce un Tavolo tecnico per definire “i requisiti minimi e uniformi” per l’idoneità dei contratti, prevede espressamente un “fondo”, con l’intento di garantire un’idonea copertura assicurativa ai professionisti appartenenti alle specialità “ad alto rischio” e privi di copertura assicurativa.
In medicina, infatti, esistono le cosiddette “bad specialties”, ad esempio l’Ostericia-Ginecologia, l’Ortopedia, le Chirurgie, l’Anestesia, per le quali diventa difficile stabilire criteri di adeguatezza dei premi e dei massimali e che rischiano di rimanere strangolati in una spirale di costi e di incertezze assicurative.
Si prevede che queste specialità, soggette a risarcimenti più elevati, accedano, a richiesta, al fondo di garanzia che sarà finanziato in parte dai professionisti stessi, in parte dalle compagnie di assicurazione.
Tale rischio deve essere, però, documentato su dati certi e non solo “percepito”: per questo la FNOMCeO ha dato il via a un procedimento di definizione della “rischiosità”, nell’ottica della responsabilità disciplinare, delle diverse specialità.
Il fondo doveva, secondo la Legge Balduzzi, essere istituito con apposito regolamento da emanarsi entro il 30 giugno scorso: questa tempistica non è stata evidentemente rispettata, e non certo per colpa nostra. Se carenze ci sono state, dunque, sono a carico governativo.

E veniamo agli altri requisiti dei contratti: quali sono le richieste della FNOMCeO?
La stessa Legge 189 del 2012 prevede che, alla scadenza, il premio aumenti o diminuisca a seconda del verificarsi o meno di sinistri (bonus malus), un po’ come succede oggi con le polizze auto. La disdetta deve poi essere subordinata alla reiterazione di una condotta colposa, accertata con sentenza definitiva.
La Fnomceo ritiene opportuno prevedere un tetto all’aumento dei premi, che non dovrebbe essere superiore al quinto dello stipendio, come anche un limite alla diminuzione in caso che NON si verifichi del sinistro, e ciò in misura del 5% del premio ogni due-tre anni.
L’aumento andrebbe legato, questo sì, alla reiterazione di una condotta colposa accertata con sentenza definitiva, mentre la “disdettabilità” della polizza ci pare una contraddizione in termini con l’obbligo di assicurazione.
A questi criteri, la FNOMCeO aggiunge la previsione di un massimale che dovrebbe essere pari a un milione di euro per sinistro, per persona, per anno.

Altri interventi, a vostro avviso, necessari?
Bisognerebbe ridiscutere la forma delle polizze, che oggi operano in regime di “claims made”: vale a dire che la copertura si attiva a “reclamo avvenuto”, cioè dopo la richiesta di risarcimento del danno da parte del paziente o dei suoi familiari, che può seguire anche di molti anni il fatto colposo. Vanno quindi in concomitanza previste delle clausole di retroattività di almeno dieci anni.
L’esperienza corrente evidenzia anche la necessità di rivedere la definizione di “sinistro”, che deve essere inteso come qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi – inclusa l’Azienda di appartenenza – e qualsiasi comunicazione ricevuta dal professionista anche in ambito penale.

In definitiva, i medici auspicano o no una proroga?
Come le dicevo, non c’è nessuna urgenza di introdurre l’obbligo assicurativo: gli iscritti ai nostri Albi sono, per la stragrande maggioranza, già coperti. C’è tutto il tempo, quindi, per studiare e risolvere eventuali criticità.
Quello che invece, come Federazione, auspichiamo è che si addivenga, finalmente anche in Italia, a un nuovo concetto di responsabilità professionale, invertendo quella perversa spirale culturale, giurisprudenziale, organizzativa e gestionale che non fa che alimentare comportamenti difensivi dei nostri professionisti e delle strutture, producendo costi inappropriati e devastanti ferite nel rapporto fiduciario tra cittadini, medici e istituzioni sanitarie.

Autore: Redazione FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.