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Attività di CTU e ipotesi di violazione del rapporto di esclusività con l’Azienda sanitaria di appartenenza

Corte dei Conti Calabria  – Attività di CTU e ipotesi di violazione del rapporto di esclusività con l’Azienda sanitaria di appartenenza – L’attività di consulente tecnico d’ufficio in favore di organi giudiziari, sia pure legata all’apertura della partita IVA, è ritenuta compatibile, a determinate condizioni, con il rapporto di lavoro di dipendente pubblico in regime esclusivo. Pertanto il Collegio non può che condividere le asserzioni difensive dirette ad escludere una volontà colpevole della dipendente, sul presupposto, indotto anche dal proprio consulente fiscale, circa la  “necessità” della fatturazione con partita IVA delle prestazioni mediche rese agli organi giudiziari a fronte di una disciplina fiscale non chiara ed univoca in materia. (Sentenza n. 38/15)

FATTO: Secondo l’assunto attoreo, il dirigente medico, in servizio presso l’Unità operativa di oncologia del P.O. di Lametia Terme dal 17 luglio 2000 ad oggi, in rapporto di lavoro pieno ed esclusivo,  avrebbe svolto, dal 2000 al 2012, attività extraistituzionale, incompatibile con  il vincolo di esclusività, ed in  carenza delle preventive e necessarie autorizzazioni o comunicazioni, come richieste da norme di legge e regolamento ( nota n.12171 del 17.7.2006 dell’ASL di Lametia; nota n.1468 del 10.7.2007 dell’ASP di CZ; nota n.8168 del 5.10.2009 dell’ASP di CZ), nonché fatturato i compensi percepiti con propria partita IVA per le CTU  e per attività dichiarata di “altri studi medici generici”, con sede in Lametia Terme  (dal 15.3.1990 al 31.8.2000 e dal 11.3.2005 al 20.6. 2012)

DIRITTO: Il Collegio rileva che la convenuta ha svolto esclusivamente attività di consulente tecnico d’ufficio (sia pure legata all’apertura della partita IVA), in favore di organi giudiziari (Tribunale e Giudice di Pace), il cui svolgimento è ritenuto compatibile, a determinate condizioni, con il rapporto di lavoro di dipendente pubblico in regime esclusivo (art. 4 D. lgs. 412/1991). Vale qui richiamare la successiva disposizione dell’art. 61 del citato DPR n. 3/57 , richiamato dal comma 1 dell’art. 53 d. lgs. 165/2001 che espressamente recita:” Il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L’impiegato può essere prescelto come perito  od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato”.L’ attività di CTU rientra indubbiamente, per consolidata giurisprudenza, tra quelle compatibili con il rapporto di lavoro  con la p. a., connotato, tra l’altro, dal dovere di  lealtà e di esclusività  da parte del dipendente pubblico. L’A. ha chiarito che la partita IVA (chiusa al 30.8.2000), è stata utilizzata per  i compensi  relativi al rapporto convenzionale e di guardia medica, oltre che per attività consulenza medico-legale, con la stessa azienda sanitaria, per cui va esclusa  l’esistenza di una situazione di “incompatibilità assoluta” tra tale attività e la costituzione del nuovo rapporto di lavoro di  p.i., né sino al 1.1.12006 emerge, dagli atti di causa, alcuna attività extraistituzionale per incarichi di CTU. Pertanto, va disattesa la richiesta di restituzione degli emolumenti stipendiali percepiti dal dirigente medico per l’attività istituzionale prestata in favore dell’azienda sanitaria di Lametia Terme.  Il Collegio non può che condividere le asserzioni difensive dirette ad escludere una volontà colpevole della dipendente, sul presupposto, indotto anche dal proprio consulente fiscale, circa la  “necessità” della fatturazione con partita IVA delle prestazioni mediche rese agli organi giudiziari a fronte di una disciplina (fiscale) non chiara ed univoca in materia (cfr. Agenzia delle Entrate  circ. 28.1.2005 n. 4 e  ris.  12 marzo 2007 n. 42

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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