• Home
  • Sentenze
  • Attività di medico competente negli istituti penitenziari e in formazione

Attività di medico competente negli istituti penitenziari e in formazione

Svolgimento di attività di medico competente negli istituti penitenziari contestualmente alla partecipazione al corso di formazione di medicina generale con percezione di una borsa di studio negli anni 2004/2005. Il Collegio rileva che la particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti di prevenzione e pena è normativo fondamento dell’esclusione delle norme relative alle incompatibilità ed alle limitazioni dell’incarico.

FATTO: Con atto di citazione depositato il  13 giugno 2013, la Procura regionale ha convenuto  in giudizio  la dott. M. P. per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore  della Regione Calabria, della somma di  euro 11.603,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, in conseguenza dello svolgimento di attività libero-professionale contestualmente alla partecipazione al corso di formazione di medicina generale con percezione di una borsa di studio negli anni 2004/2005. Secondo l’esposizione del requirente, a seguito della informativa ex art. 129  d. lgs. 271/89 della Procura della Repubblica di Cosenza- relativa al  procedimento penale nei confronti della dott.ssa  M. P. per il reato di cui all’art. 640  bis c.p., veniva avviata apposita istruttoria dalla quale emergeva che la  predetta–ammessa al corso di formazione specifica in medicina generale 2004-2005, indetto dall’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria- aveva omesso di comunicare di prestare la propria opera professionale quale “medico competente in materia di protezione dei lavoratori negli istituti penitenziari” presso la casa di reclusione di Rossano, contestualmente alla frequenza al suddetto corso di formazione con fruizione della borsa di studio di euro 11.603,52, arrecando un danno alla Regione           Calabria.
DIRITTO: La Procura ha ipotizzato un danno erariale diretto derivante dall’intervenuto esborso, da parte della regione Calabria alla dott. P, M., nel periodo 1.1.2004 e sino 31.12.2004, per la frequenza obbligatoria al corso di Formazione specifica in medicina generale ex d. lgs.  N.368/199, di competenze economiche a titolo di borsa di studio non dovute per il detto parallelo esercizio professionale come medico competente presso la Casa di reclusione di Rossano.La domanda è infondata e va rigettata. La giurisprudenza contabile prevalente (Corte conti Sez. Liguria  n.254/12 e 208/13, sez. Lombardia n. 7 e n.23/2014, contra Lombardia n. 218/2014) ha ritenuto cogente il divieto di incompatibilità dell’attività formativa del medico di medicina generale con altra attività libero professionale prestata quanto meno sotto il profilo dello sviamento delle risorse pubbliche impiegate nella formazione specifica in medicina generale mediante la remunerazione delle stesse con  la borsa di studio erogata al  medico.  Altra giurisprudenza, affermatasi di recente, ha escluso  la sussistenza di un danno erariale sul presupposto dell’unicità della retribuzione-borsa di studio fruita dai frequentanti del corso di formazione di medicina generale, non prevedendo le  disposizioni di legge tale legame. Nel caso di specie, viene invocata la legge L. 9 ottobre 1970, n. 740 (“Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’amministrazione statale”), che all’art. 2, con la rubrica “Rapporti di incarico”, dopo varie modifiche, al comma 3 così  dispone:  “A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale”.La voluntas legis sarebbe diretta ad escludere i medici penitenziari dal regime delle incompatibilità e delle limitazioni vigenti per i medici di medicina generale convenzionati. La particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti di prevenzione e pena è normativo fondamento dell’esclusione delle norme relative alle incompatibilità ed alle limitazioni dell’incarico (L. 9 ottobre 1970, n. 740, art. 6). D’altra parte, è stato evidenziato che la condizione di incompatibilità della P. è circostanza preesistente al momento della dichiarazione sostitutiva del 12.2.2004, per cui la stessa, ove avesse inteso occultare la propria condizione, consapevole della incompatibilità ricorrente, avrebbe omesso di segnalare lo svolgimento di attività lavorativa diversa nel punto b) del modulo. Invece, la P.  aveva dichiarato di non svolgere attività incompatibili con l’espletamento del corso, con ciò escludendo, anche il “dolo contrattuale “, che connota essenzialmente le fattispecie di responsabilità amministrative, com Esclusa, quindi l’intenzionalità della P., ex art. 43, c. 3 cpv, e nella forma specifica del “dolo contrattuale” per le ragioni sopra dette, il Collegio ritiene che sussistano elementi per escludere anche la “colpa grave” della convenuta. Sotto tale profilo, appare dirimente la circostanza che la P., appena avuto conoscenza della condizione di incompatibilità in cui  versava a causa dello svolgimento del doppio incarico (la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicava lo svolgimento di attività libero professionali non incompatibili), ha rinunciato al corso di formazione, ancor prima dell’avvio delle indagini penali a suo carico, nella consapevolezza dell’obbligo di immediata comunicazione qualora successivamente fossero intervenute incompatibilità con  il corso di formazione. Tale comportamento denota quindi l’assenza nella condotta della P. di quella consapevole violazione di chiare e precise disposizioni  di legge introduttive di discipline sulla cui compatibilità  sussistono  evidenti dubbi interpretativi. La domanda va conclusivamente respinta, con condanna dell’amministrazione erogante la borsa di studio alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate come da dispositivo, in assenza di nota specifica del difensore.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.