La diffida o intimazione nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sono inidonei a interrompere la prescrizione nei confronti del diverso soggetto debitore pubblico, passivamente legittimato, in quanto la rappresentanza legale della difesa erariale opera con riferimento agli atti giudiziali (R.D. n. 1611 del 1933, art. 11). Diversamente, in caso d’inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (e correlate), l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati e indirizzato a uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, purché non rivolto a un’ amministrazione estranea al rapporto controverso, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di messa in mora e induzione del debitore all’adempimento.
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