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Concorso di esercizio abusivo professione di odontoiatra

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Concorso in esercizio abusivo di professione di odontoiatra – Appunti per l’assistente alla poltrona che effettuava tra l’altro la pulizia dei denti al paziente – Condannato il titolare dello studio odontoiatrico. (Sentenza n. 916/15).

FATTO: La Corte d’appello di Milano con sentenza del 25-30.10.2013 ha confermato la condanna alla pena di giustizia, deliberata in danno di — e —- dal Tribunale di Sondrio – Morbegno il 7.5.2010, per il reato di concorso in esercizio abusivo della professione medica (—- come titolare di studio dentistico, —-, pur sprovvista dei titoli che l’abilitassero alla professione sanitaria e solo assistente alla poltrona, "ponendo in essere nella bocca dei pazienti atti di natura odontoiatrica, effettuando tra l’altro la pulizia dei denti" al paziente —-, lo — consigliandole interventi medico-dentistici da effettuare nella bocca dei pazienti, tramite appunti annotati sull’agenda degli appuntamenti, mettendole a disposizione studio e strumentazioni mediche). La consumazione del reato è indicata nell’imputazione al 20 giugno 2007. Il titolare dello studio odontoiatrico ha proposto ricorso.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza di primo grado attesta che i carabinieri del Nas all’atto del loro intervento rinvennero la — indossante camice e mascherina (e la Corte d’appello si è confrontata con motivazione specifica sul punto, ignorata dal ricorrente) e il — accomodato su una poltrona e munito di bavaglino. In tale contesto, la censura sull’interpretazione delle foto è formulata in termini generici, perché non permette, per come prospettata, di elidere il fatto (quale constatato secondo le sentenze di merito e non contrastato nei motivi d’appello, quanto a posizione e apprestamento dei due), per sé idoneo a fornire la base per le articolate successive argomentazioni dei due Giudici del merito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende).

A cura di Marcello Fontana- Ufficio Legislativo FNOMCeO

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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