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Consiglio di Stato: direzione servizio di medicina interna comprendente un Ser.T

CONSIGLIO DI STATO – Solo un medico può dirigere un servizio di medicina interna comprendente un Ser.T. Oggetto dei gravami è la sentenza del Tar che ha ritenuto illegittimo l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O., dipendenze patologiche II° distretto (Ser. T., servizio tossicodipendenza), area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui restringeva l’incarico alle sole figure professionali appartenenti all’area medica, disciplina di medicina interna, escludendo la categoria professionale degli Psicologi. Secondo il Tar, alla luce di tali normative, l’avviso pubblico non avrebbe potuto escludere gli psicologi dall’ incarico di direttore della struttura complessa U.O., dipendenze patologiche II distretto.
Il Consiglio di Stato ha sancito che la sentenza deve essere riformata in quanto le argomentazioni del Tar, sia pure in astratto condivisibili, nel caso specifico non sono pertinenti. Il Consiglio di Stato ha rilevato che “non si vede come avrebbe potuto essere affidato un servizio di Medicina Interna, per il solo fatto che in esso era ricompreso anche un Ser.T., alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all’area medica tenuto presente che l’unità operativa di medicina interna era articolata in vari ambulatori e degenze e dunque implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti. venendo in rilievo più semplicemente la legittimità di un avviso selettivo per la ricerca di un soggetto da preporre alla direzione di una struttura relativa ad Area Medica-Medicina Interna al quale afferisce, anche, il servizio di un Ser.T”.
Ciò detto Il Consiglio di Stato ha quindi sancito che è legittimo l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa Unità Operativa Dipendenze Psicologiche Ser.T, II° Distretto, area medica, indetto dalla Azienda intimata, nella parte in cui aveva riservato la partecipazione alla selezione ai soli medici, senza prevedere la partecipazione anche agli psicologi (sentenza n. 6228/13).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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