Corte dei Conti Liguria: medico dipendente ASL

CORTE DEI CONTI LIGURIA – Medico dipendente ASL: violazioni contrattuali e del regolamento che disciplina l’attività libero professionale intramuraria. Danno patrimoniale e danno da disservizio (sentenza nr. 108/14).

FATTO: Con atto di citazione del 19 dicembre 2013 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. ——- per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’Erario della somma complessiva di euro 29.127,83 (ventinovemilacentoventisette\83), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno da mancata prestazione lavorativa e “da disservizio” cagionato alla ASL n. 2 “Savonese”, avendo svolto attività libero-professionale in strutture private convenzionate, mentre sulla base della timbratura del cartellino risultava in servizio presso la sede della ASL. ". Il medico, pur risultando in servizio sulla base della timbratura del cartellino, svolgeva contemporaneamente attività libero – professionale, come comprovato dalle ricevute rilasciate. La Procura in relazione a tali fatti contesta al dott. —– sia il danno patrimoniale in senso stretto relativo “alla retribuzione lorda percepita nei giorni di sovrapposizione tra attività professionale e orario di lavoro”, sia l’ulteriore danno patrimoniale “da disservizio” dallo stesso arrecato alla ASL n. 2 “Savonese”.

DIRITTO: Il Collegio ha rilevato che le ingiustificate ripetute astensioni dal lavoro sono indubbiamente da considerare di natura dolosa, in quanto il medico nello svolgimento della propria attività libero professionale ha reiteratamente violato in modo consapevole e volontario il Regolamento che disciplina l’attività libero professionale intramoenia – approvato con Delib. n. 1217 del 22/12/2007 del D.G. dell’ASL n. 2 Savonese – il quale prescrive espressamente all’art. 4 che l’attività “si svolge al di fuori dell’orario contrattuale dovuto. Il personale, sanitario e non, per effettuare l’attività l.p. non deve essere in servizio, per cui, ….., deve “stimbrare” dall’attività istituzionale e “timbrare con l’apposito codice per l’espletamento dell’attività l.p.”. Trattasi di norma dal chiarissimo significato e di generale applicazione da parte dei sanitari svolgenti attività professionale intramoenia, la cui violazione non può non essere ricondotta ad un comportamento consapevole e volontario. Il Collegio ha inoltre affermato che il danno da disservizio si caratterizza per rappresentare un danno di natura patrimoniale ulteriore rispetto a quello derivante dalla corresponsione di emolumenti stipendiali in assenza della prestazione lavorativa e ricorre tutte le volte in cui sia stato necessario sostenere costi aggiuntivi per provvedere all’espletamento dei compiti del dipendente, ovvero per svolgere una qualche attività lavorativa al fine di porre riparo agli illeciti commessi dallo stesso o per riorganizzare il servizio.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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