• Home
  • Sentenze
  • Corte di Cassazione Civile: attività medico-chirurgica: e risarcimento del danno

Corte di Cassazione Civile: attività medico-chirurgica: e risarcimento del danno

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Attività medico-chirurgica: risarcimento del danno. È posto a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che non vi sia stato inadempimento, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (sentenza nr. 21025/14).

FATTO: Con atto notificato nel 2000, E.M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, l’Azienda Usl n. —- della Regione Toscana chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore che in data —– aveva riportato, a seguito di una caduta, la frattura del femore destro; era stato ricoverato presso l’ospedale di —– dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca a vite e scivolamento; perdurando i dolori alla gamba, si era poi sottoposto ad ulteriori accertamenti ed aveva rilevato che, mentre la situazione pre-intervento non presentava alcuno spostamento dei frammenti, la situazione post operatoria evidenziava, invece, un vistoso e grave spostamento della zona di frattura, determinato dall’invasività della vite e dalla forza di coartazione che essa sviluppava; si era sottoposto a nuovi controlli nei mesi successivi da cui era stato evidenziato lo "spostamento della frattura".

DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che “nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico – chirurgica, l’attore deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”. Con  riferimento al caso di specie la Corte ha rilevato che “era, infatti, onere dell’Azienda provare che non vi fosse stato inadempimento, tenuto conto delle condizioni del paziente al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria e delle attività curative ivi praticate; al riguardo, pertanto, la Corte di merito dovrà procedere al riesame della fattispecie, prendendo posizione anche sulle censure sollevate dall’attuale ricorrente ed attinenti ai non completi esami diagnostici effettuati”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.