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Corte di Cassazione Civile: consenso informato e responsabilità medica

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Consenso informato e responsabilità medica. Il fondamento del consenso informato viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario (sentenza nr. 19731/14).

FATTO: Con citazione del 2 ottobre 1998 L.G. , erede di C. , deceduto il —– a 62 anni sul letto operatorio, già anestetizzato e incubato, per improvvisa e mortale ipotensione, convenne dinanzi al tribunale di MILANO, il chirurgo dr S.H. e la casa di cura —– e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal decesso dell’ingegner C. , a sessantadue anni, sul rilievo della responsabilità del chirurgo e della struttura sia in relazione alla produzione del fatto dannoso determinante la morte sia in relazione alla responsabilità da inadempimento in relazione alla omessa o incompleta prestazione del consenso informato.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che il fondamento del consenso informato,come richiamato nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 delle sezioni unite civili 11 novembre 2008 n. 26973, viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idonea a ledere diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali. Pertanto la ed informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario per accertamenti in prevenzione o in preparazione, se costituisce di per sé un obbligo o dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, è inoltre un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale, per gli artt. 2, 3, 13 e 32 della COST. assieme ad altre norme di diritto positivo, che nel corso del tempo abbiano da aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute. 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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