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Corte di Cassazione Civile: Medici specializzandi 83/91

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Medici specializzandi 83/91: no alla valutazione del danno da perdita di chance. Il danno da perdita di chance esige, com’è noto, la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, sicché, ai fini del suo riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo (sentenza 16798/14).

FATTO: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Salute e dell’Economia e Finanze ricorrono, affidandosi a tre motivi e qualificando nell’intestazione del ricorso come controparti A.M. F. ed altri 687 intimati (in particolare, la A. ed altri 684, indicati come rappresentati e difesi dagli avv. —– ed —–; R.P., come rappr. e dif. dagli avv. —–, ——- ed ——-;Z.E. e G.F., come rappr. e dif. dagli avv. —– e —–), per la cassazione della sentenza n. 2286 del 30.4.12 della corte di appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza del tribunale della Capitale, è stato accolto l’appello, dispiegato da 763 degli originali 904 attori, avverso la reiezione, per riconosciuta prescrizione, della domanda di condanna degli odierni ricorrenti principali per il pagamento della giusta remunerazione – o per il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella – per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di medicina in tempo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel che qui ancora rileva, la gravata sentenza ha ritenuto non decorso, all’atto dell’instaurazione in primo grado del giudizio (2001), il termine prescrizionale decennale; e, rigettate le domande di coloro che si erano iscritti a scuole di specializzazione in tempo anteriore al 1.1.83 o per quei corsi successivi, ha liquidato per ciascuno degli altri l’importo di Euro 8.788,55, così rivalutato all’attualità alla data della pronuncia, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale a partire dalla pubblicazione della sentenza. Degli intimati, A.M.F. ed altri 626 medici resistono con controricorso, con contestuale dispiegamento di ricorso incidentale, articolato su due motivi, mentre il loro difensore, comparso all’udienza di discussione, riferisce – senza provare – che la corte di appello avrebbe limitato l’esecutività della condanna a quelle somme risultanti dall’applicazione della successiva giurisprudenza di questa corte regolatrice in punto di quantum.

DIRITTO: La Corte suprema di Cassazione ha affermato che Il danno da perdita di chance esige, com’è noto, "la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385), sicché, ai fini del suo riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo (tra le prime, v. Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, cui può qui farsi integrale rinvio; v. pure, in tal senso, Cass. 4 novembre 2013, n. 24714). Tanto non risulta – se non altro, in modo adeguato ed in relazione al contenuto minimo di requisito-forma del ricorso incidentale pure dispiegato, con riferimento a ciascuno dei controricorrenti, anche in merito all’indicazione di quando e come la relativa allegazione sia avvenuta dinanzi ai giudici del merito – essere avvenuto nella fattispecie.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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