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Corte di Cassazione Civile: responsabilità del ginecologo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità del ginecologo: il risarcimento va commisurato alla vita reale del bambino (sentenza nr. 19864/14).

FATTO: La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3112 del giorno otto ottobre 2007, quale giudice del rinvio, fatto da questa Corte con sentenza n. 11316 del 2003, ha riformato la sentenza del tribunale di Napoli n. 647 del 1999 accertando la responsabilità professionale del prof. GA., ginecologo, sia con riferimento alla conduzione del parto, che in relazione alla successiva fase di assistenza; provvedeva alla rideterminazione delle varie voci di danno, con la indicazione degli interessi compensativi da ritardato pagamento, e condannando il Ga. a rifondere i due terzi delle spese del giudizio di appello, di legittimità e di rinvio, liquidate come in dispositivo. CONTRO la decisione hanno proposto ricorso gli S. in proprio e quali eredi di G., deducendo tre motivi di censura e relativi quesiti. RESISTE con controricorso il prof. Ga. chiedendone il rigetto per inammissibilità e infondatezza. Memorie sono state prodotte per conto dei ricorrenti.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che nel quantificare i danni derivanti da responsabilità medica dovuta a una cattiva conduzione del parto e della successiva assistenza è possibile operare una riduzione del danno non patrimoniale in considerazione della vita reale del bambino. La Suprema Corte ha affermato infatti che le sezioni unite civili della CASSAZIONE, nella sentenza 11 novembre 2008 n. 26973, nel preambolo sistematico, ai punti 4.8 e 4.9 stabiliscono due principi che si integrano logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l’essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale. In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l’introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti. Orbene nella fattispecie in esame il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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