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Corte di Cassazione Civile: responsabilità professionale del medico

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità professionale del medico: concorso di colpa a carico del paziente nella determinazione dell’evento letale. Il riconoscimento della sussistenza della responsabilità professionale del medico non implica, per ciò solo, l’automatica esclusione di un’eventuale responsabilità del paziente, rilevante ai sensi dell’art. 1227 del cod. civ. (sentenza nr. 11637/14).

FATTO: Gli eredi del defunto —- convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il dott. —-, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del congiunto causata, secondo l’assunto degli attori, dalla somministrazione in dosi eccessive di un farmaco anticoagulante (Coumadin) che aveva determinato l’insorgere di un’emorragia interna rivelatasi poi fatale. Si costituiva in giudizio il professionista, sostenendo, fra l’altro, che il —-doveva aver assunto dosi del farmaco diverse da quelle da lui prescritte, con conseguente inesistenza di ogni responsabilità medica. Il Tribunale, svolta istruttoria per testi ed espletata una c.t.u., riconosceva la responsabilità professionale del dott. — nella misura di due terzi e, ponendo il residuo terzo a carico del —, condannava il medico al pagamento in favore della vedova —- della somma di Euro 140.000, nonchè della somma di Euro 100.000 a favore di ciascuno dei figli ( — e —), con interessi, rivalutazione e con il carico delle spese. La sentenza veniva appellata dal dott. — in via principale e dagli eredi del —- in via incidentale. La Corte d’appello di Milano, con pronuncia del 29 giugno 2009, respingeva l’appello principale, accoglieva quello incidentale e condannava il dott. — al pagamento delle maggiori somme di Euro 200.000 a favore della — e di Euro 150.000 a favore di ciascuno dei figli, con l’ulteriore carico delle spese del grado. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso principale il dott. —-., con atto affidato a tre motivi. Resistono con controricorso —- e —-., con un unico atto contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo.Il dott. —- resiste con controricorso al ricorso incidentale.

DIRITTO: Il riconoscimento della sussistenza della responsabilità professionale del medico non implica, per ciò solo, l’automatica esclusione di un’eventuale responsabilità del paziente, rilevante ai sensi del citato art. 1227. La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello di Milano avrebbe comunque dovuto affrontare anche il profilo della responsabilità concorrente del defunto paziente. La sentenza di primo grado, secondo quanto risulta dalla stessa pronuncia d’appello, aveva accertato che il —- era da ritenere corresponsabile nell’evento letale, avendo effettuato i prescritti controlli ematici ad intervalli temporali ben più ampi rispetto a quelli consigliati dal tipo di terapia in corso di svolgimento, ossia in data 19 e 28 giugno. A fronte di una pronuncia di primo grado che aveva indicato le ragioni per le quali il paziente era stato ritenuto responsabile, nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la sentenza oggi in esame è, in sostanza, priva di motivazione sul punto, limitandosi ad osservare che non vi era possibilità di diminuire la responsabilità del dott. — a causa della "assoluta prevalenza ed autonomia causale" del suo comportamento.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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