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Corte di Cassazione Penale: colpa medica e nesso di causalità

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Colpamedica e nesso di causalità: l’errore non è sufficiente persancire la responsabilità penale del medico. In tema di reatocolposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà el’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè ilragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla realeefficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altrifattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportanol’esito assolutorio del giudizio (sentenza nr. 49654/14).

FATTO: Con sentenza del 8/11/2012 ilG.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato,assolveva Pi.Er. dal delitto di omicidio colposo in danno di P.M.,perché il fatto non sussiste. All’imputato, in qualità di medico diturno presso il pronto soccorso del Policlinico di —–, era statoaddebitato di avere, in data —–, dimesso il paziente P.M. conl’errata diagnosi di gastroenterite, trascurando i dati cliniciindicativi di un diabete mellito in evoluzione cheto acidosica conturbe elettrolitiche, tanto che il paziente, ricoverato il giornoseguente, decedeva per arresto cardiocircolatorio in soggetto conischemia intestinale (acc. in ——–). Osservava il G.u.p. chel’assoluzione si imponeva per l’assenza di prova certa del nessocausale tra la condotta dell’imputato e l’evento. Con sentenza del20/6/2013 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia diprimo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensoredelle parti civili.

DIRITTO: La Corte di Cassazione haaffermato che in tema di reato colposo omissivo improprio,l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nessocausale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, inbase all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionantedell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagentinella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutoriodel giudizio. In particolare dalla sentenza impugnata si rileva cheil perito del giudice, dopo avere precisato che la condotta del Pi.non era stata certo diligente (diligenza che deve essere pretesaanche di sabato —–), aveva constatato come dagli atti non sipotesse dedurre, il giorno del primo ricovero, la presenza di unasintomatologia di infarto intestinale che notoriamente è subdola enon evidente. Inoltre ha osservato che la rilevabile iperglicemia, seanche tempestivamente trattata non avrebbe modificato il decorsoclinico del paziente relativamente alla patologia che l’aveva portatoalla morte. Nel caso che ci occupa il giudice di merito, prendendoatto delle osservazioni sia del perito che dei C.T. del P.M., haescluso, con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche,la rilevanza eziologica della iperglicemia sottovalutata dal Pi..Inoltre ha preso atto che l’omessa diagnosi dell’infarto intestinale,seppur diagnosticabile alla data del (OMISSIS) e seppurtempestivamente trattato, non avrebbe avuto un effetto salvifico conelevata probabilità statistica e logica, tenuto conto che in ipotesicome quelle in cui versava il P., la percentuale di mortalità èpari al 83-100% dei casi. Pertanto, preso atto del fallimento delgiudizio controfattuale, correttamente il giudice di merito si èdeterminato alla assoluzione dell’imputato, perché il fatto nonsussiste.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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