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Corte di Cassazione Penale: responsabilità colposa dell’equipe medica

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Responsabilità colposa dell’equipe medica per abbandono delle garze nell’addome del paziente: limiti del principio di affidamento. Il controllo delle garze è affidato all’intera equipe, proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un’attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze possano comunque condurre ad un errore che ha conseguenze sempre gravi (sentenza nr. 36229/14).

FATTO: All’esito del dibattimento, istruito a mezzo di escussione dei testimoni addotti dalle parti, di acquisizione di documentazione e di perizia grafologica, il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con la sentenza, in data 10.02.2011, dichiarava la penale responsabilità degli imputati M.G. e P.F. per il reato di lesioni colpose in danno di D.S.P., il primo nella qualità di ginecologo chirurgo operatore e la seconda di ferrista, entrambi facenti parte della equipe chirurgica che, in data —–, aveva sottoposto la D.S. ad intervento di taglio cesareo, durante il quale veniva lasciata nell’addome della paziente una garza laparotomica, che, infettatasi, causava alla donna la formazione di un ascesso, con conseguente cancrena, risolto solo in data —— grazie a nuovo intervento chirurgico. La Corte d’Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna, facendo proprio il relativo impianto motivazionale, ritenendo infondati i motivi posti a base del gravame di merito. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che “in definitiva, sia con riguardo alla posizione del chirurgo che della infermiera, va necessariamente rimarcato che il controllo di cui si discute è mirato a fronteggiare un tipico, ricorrente e grave rischio operatorio: quello di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei. Esso è conseguentemente affidato all’intera equipe, proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un’attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze possano comunque condurre ad un errore che ha conseguenze sempre gravi. Si richiede, dunque, l’attivo coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nell’atto operatorio. Essi devono attivamente partecipare alla verifica. In conseguenza, non è prevista né sarebbe giustificabile razionalmente la delega delle proprie incombenze agli altri operatori, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato del controllo che ne accresce l’affidabilità”. La Corte di Cassazione ha rilevato in particolare che “per ciò che riguarda la posizione del chirurgo l’obbligo di controllo non può ritenersi soddisfatto con il semplice affidamento di essa ad una infermiera, senza interessarsi al suo esito, come ritenuto dall’imputato. La verifica, infatti, implica un controllo attivo che va compiuto interpellando personalmente il personale incaricato e chiedendo i dati numerici dei diversi conteggi; cosa che pacificamente non è stata fatta”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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