Corte di Cassazione Sent. n. 21455/2023 – Responsabilità medica

Secondo la Suprema Corte, è responsabile il medico che non ha rispettato le elementari linee guida della professione, atteso che il caso concreto non presentava alcuna peculiarità, ma evidenziava semplicemente una riconoscibile situazione di pericolo con una non legittima inosservanza delle regole dell’arte medica e un acritico affidamento del tutto irragionevole. Pertanto, non può considerarsi corretta o virtuosa la condotta del medico che non abbia tenuto in nessun conto i segnali di pericolo attinenti alla sofferenza fetale che, in seguito ad accertamenti strumentali, si andavano addensando nei confronti della paziente, dimostrando incapacità di interpretare i precedenti tracciati e di collocare le spie di allarme, come la riduzione della variabilità della frequenza cardiaca, e quindi di diagnosticare una sofferenza fetale e procedere senza indugio al taglio cesareo d’emergenza.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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