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Esclusa la responsabilità del medico titolare per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto

Cassazione Penale – Esclusa la responsabilità del medico titolare per i 
danni prodotti  dalla condotta del proprio sostituto –
La Corte di
Cassazione ha affermato che non è possibile configurare una
responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria
per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto
con la natura personalissima della prestazione medica. Infatti il
medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e
autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l’unicità del
riferimento medico. (Sentenza n. 9814/15)

FATTO: Il Tribunale di Pontassieve dichiarava i medici M.K. L.
e Ma.Va.Mh., la prima quale medico sostituto del pediatra di base e il
secondo quale medico presso il servizio di continuità assistenziale di
Pontassieve, responsabili del reato di omicidio colposo in danno della
minore S.E., deceduta a causa delle complicanze conseguenti a due
interventi chirurgici per peritonite diffusa da appendicite gangrenosa
perforata. Assolveva dallo stesso reato B.E., medico presso la guardia
medica di Pontassieve. Condannava in solido gli imputati ritenuti
responsabili e i responsabili civili – specificamente G.M. L. quale
medico di base sostituito dalla M. per quest’ultima e l’Azienda ASL 10
Firenze per il Ma., a risarcire i danni sofferti dalle parti civili,
congiunti della vittima, in favore dei quali liquidava somme a titolo di
provvisionale.  Al Ma., nella qualità indicata, era addebitato che –
dopo essere stato contattato telefonicamente alle ore 20 del 21 marzo ed
essersi recato presso l’abitazione della paziente, averla sottoposta a
visita ed essere stato informato della sintomatologia e della sua
evoluzione – aveva omesso una diagnosi precisa, non disponendo di
conseguenza alcun ricovero d’urgenza presso una struttura ospedaliera,
consigliando il ricovero della bambina solo nel caso di non
miglioramento dei sintomi delle ore o nel giorno successivi. .5. Le
parti civili propongono ricorso per cassazione limitatamente alla
statuizione che ha escluso la responsabilità civile di G. M.L.. Deducono
violazione o erronea applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c..
Osservano che la disciplina dei rapporti tra sostituto e medico
sostituito è tracciata dall’art. 36 dell’Accordo Collettivo nazionale.
La sostituzione si instaura con l’atto di designazione del sostituto ad
opera del sostituito al di fuori da qualsiasi interlocuzione da parte
del paziente, il quale ha scelto soltanto il sostituito. Il sostituito,
inoltre, opera con i mezzi (ambulatorio) e secondo le scansioni
temporali del sostituito, il quale viene retribuito dal sostituto con un
importo di circa il 55% di quanto a lui spetta. Ne discende che il
rapporto obbligatorio deve intendersi creato tra la G. e la paziente,
talché quest’ultima ha adempiuto alla sua obbligazione tramite la M. e,
pertanto risponde del danno da lei cagionato.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che va
rilevato in proposito che l’accordo Collettivo Nazionale per la
pediatria di famiglia del 2005, recepito dall’accordo nazionale, prevede
all’art. 36, comma 4 che "il sostituto assume direttamente e
formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del
pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le
attività previste dal presente Accordo". Ciò significa che il medico
sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e
autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l’unicità del
riferimento medico. In tale quadro non è possibile configurare una
responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria
per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto
con la natura personalissima della prestazione medica. In definitiva il
medico sostituto non agisce come ausiliario del medico sostituito,
inteso quale debitore, come richiesto dall’art. 1228 c.c. , poiché egli
svolge l’attività in nome e per conto proprio. Una volta che siano state
osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine
alla sostituzione di quest’ultimo (circostanza che non è in discussione
nella specie), il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei
suoi riguardi del suo operato e il medico sostituito è esonerato dalle
conseguenze dannose dell’opera del sostituto. Correttamente, di
conseguenza, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della G.
per l’operato della M., con statuizione che va confermata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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