Irap e medico convenzionato con il SSN

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Il medico convenzionato con il SSN che si avvale dell’utilizzo di un dipendente con mansioni di segreteria  è esonerato dal pagamento dell’IRAP. Infatti  l’automatica individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione dall’esistenza di un dipendente per il professionista non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale né trova specifico conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo quando l’attività del dipendente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della attività produttiva del professionista stesso. (Sentenza n. 27017/14)

FATTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 105/2012/30, depositata il 17.12.2012. la CTR ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza resa dal giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M. M., medico convenzionato con il SSN, contro il diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 2004 al 2007. La CTR riteneva che in relazione alla peculiare attività svolta dal contribuente in regime di convenzionamento con il SSN, l’utilizzo del lavoro dipendente per mansioni di segretaria riscontrato negli anni 2008, 2006 e 2005, unitamente al canone di affitto dei locali con altri medici, non poteva dirsi idoneo a incidere sulla capacità produttiva e reddituale del medico, il quale era chiamato personalmente a svolgere la propria attività. L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Essendo certa la presenza di personale dipendente, anche part-time, doveva ritenersi l’esistenza dell’autonoma organizzazione. La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità dell’unico motivo proposto e comunque la sua infondatezza.

DIRITTO:  La Corte di Cassazione ha affermato che l’automatica individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione dall’esistenza di un dipendente per il professionista non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale né trova specifico conforto nella giurisprudenza di questa Corte – sent. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007, potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo quando l’attività del dipendente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della sua attività produttiva e sia essa stessa dimostrativa, unitamente ad altri elementi, dell’autonoma organizzazione. Orbene, con riferimento al caso di specie, sulla base di tali considerazioni la censura esposta dall’Agenzia non coglie nel segno, non avendo la ricorrente in alcun modo esposto gli elementi dai quali inferire che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’attività della dipendente del professionista ha in concreto prodotto l’incremento dell’attività produttiva ed ha dunque contribuito a giustificare l’assoggettabilità del contribuente all’IRAP. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate va rigettato.


Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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