La legge costitutiva degli Ordini

Nel 2010 tutto il mondo ordinistico-medico italiano festeggia i cento anni di vita. L’inizio di questa lunga storia è fissato in una data: 10 luglio 1910, che è il giorno della legge 455/1910.

Pubblichiamo integralmente la legge che costituisce "in ogni provincia" gli Ordini dei medici-chirurghi dei veterinari e dei farmacisti.

LEGGE 10 LUGLIO 1910, n. 455
(GU n. 168 del 19/07/1910)

CHE FISSA NORME PER GLI ORDINI DEI SANITARI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.168 DEL 19 LUGLIO 1910)
PD: S9100514
URN: urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

ART. 1

IN OGNI PROVINCIA SONO COSTITUITI GLI ORDINI DEI MEDICI-CHIRURGHI, DEI VETERINARI E DEI FARMACISTI INSCRITTI NEGLI ALBI CORRISPONDENTI. OVE IL NUMERO DEGLI INSCRITTI IN UN ALBO NON ARRIVI A QUINDICI, L’ALBO STESSO SARÀ RIUNITO A QUELLO DELLA PROVINCIA FINITIMA CHE SARÀ INDICATA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.

ART. 2
PER L’INSCRIZIONE NELL’ALBO È NECESSARIO IL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E IL POSSESSO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI UN ISTITUTO DEL REGNO AUTORIZZATO A RILASCIARLO.
POSSONO ESSERE INSCRITTE ANCHE LE DONNE CHE ABBIANO IL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI ED IL POSSESSO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE.
POSSONO ESSERE INSCRITTI ANCHE I CITTADINI E GLI STRANIERI CHE ABBIANO REGOLARMENTE CONSEGUITO IL DIPLOMA PROFESSIONALE IN UN ISTITUTO DI STATO ESTERO, CHE ABBIA CONCESSO IL DIRITTO DI RECIPROCITÀ PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE AI CITTADINI DIPLOMATI IN ITALIA.
POSSONO ESSERE INSCRITTI ANCHE GLI STRANIERI CHE ABBIANO IL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA PROFESSIONALE IN UN ISTITUTO DEL REGNO AUTORIZZATO A RILASCIARLO.
SONO ESCLUSI DALLA INSCRIZIONE TUTTI COLORO CHE, PER SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, SIANO COLPITI DA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, PER LA DURATA DI ESSA.

ART. 3
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO È RICHIESTA COME CONDIZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL REGNO E NELLE SUE COLONIE E PROTETTORATI.
PERÒ I SANITARI CHE ABBIANO QUALITÀ DI IMPIEGATO INSCRITTO IN UN RUOLO ORGANICO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, O DELLE PROVINCIE, O DEI COMUNI, SONO SOGGETTI ALL’EVENTUALE DISCIPLINA DELL’ORDINE SOLTANTO PER CIÒ CHE RIGUARDA IL LIBERO ESERCIZIO; ESCLUSA OGNI INGERENZA DELL’ORDINE STESSO NEI RAPPORTI DEI SANITARI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

ART. 4
NESSUNO PUÒ ESSERE INSCRITTO CONTEMPORANEAMENTE IN PIÙ DI UN ALBO, MA È CONSENTITO IL TRASFERIMENTO DA UN ALBO ALL’ALTRO COLLE MODALITÀ CHE SARANNO DETERMINATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 5
LA INSCRIZIONE IN CIASCUN ALBO È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DA PARTE DEGLI INSCRITTI DI UN CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL RISPETTIVO ORDINE, IL QUALE CONTRIBUTO NON POTRÀ ECCEDERE LE L. 25.

ART. 6
CIASCUNO DEGLI ORDINI PROVINCIALI ELEGGE, AL PRINCIPIO DI CIASCUN BIENNIO, FRA I PROPRI COMPONENTI A MAGGIORANZA DI VOTI ED A SCRUTINIO SEGRETO IL PROPRIO CONSIGLIO AMMINISTRATIVO, CHE SARÀ COMPOSTO DI CINQUE MEMBRI, SE GLI INSCRITTI NELL’ALBO NON SONO PIÙ DI TRENTA, E DI SETTE MEMBRI SE GLI INSCRITTI SUPERANO QUEL NUMERO.

ART. 7
IN OGNI PROVINCIA DEL REGNO I PRESIDENTI DEI TRE ORDINI SONO MEMBRI DI DIRITTO DEL CONSIGLIO SANITARIO PROVINCIALE, NELLA PROVINCIA OVE HA SEDE L’ORDINE.
UN RAPPRESENTANTE DI CIASCUNO DEI TRE ORDINI ELETTO DAI PRESIDENTI DEI RISPETTIVI ORDINI DEL REGNO, FA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.

ART. 8
AL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DI CIASCUN ORDINE SPETTANO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
a)  DI COMPILARE E TENERE IN CORRENTE COLLE NECESSARIE VARIAZIONI L’ALBO DELL’ORDINE, E DI PUBBLICARLO AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO, DANDONE NOTIFICAZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE;
b)  DI VIGILARE ALLA CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELLA INDIPENDENZA DELL’ORDINE;
c)  DI REPRIMERE IN VIA DISCIPLINARE GLI ABUSI E LE MANCANZE DI CUI I SANITARI LIBERI ESERCENTI INSCRITTI NELL’ALBO SI RENDESSERO COLPEVOLI NELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, FATTE SALVE, IN OGNI CASO, LE ALTRE DISPOSIZIONI DI ORDINE DISCIPLINARE E PUNITIVO CONTENUTE NELLE LEGGI E NEI REGOLAMENTI IN VIGORE;
d)  DI INTERPORSI, SE RICHIESTO, NELLE CONTROVERSIE FRA SANITARIO E SANITARIO, O FRA SANITARIO E CLIENTE, PER RAGIONE DI SPESE, DI ONORARI O PER ALTRE QUESTIONI INERENTI ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, PROCURANDO LA CONCILIAZIONE DELLA VERTENZA, ED, IN CASO DI NON RIUSCITO ACCORDO, DANDO IL SUO PARERE SULLE CONTROVERSIE STESSE;
e)  DI AMMINISTRARE I PROVENTI DELL’ORDINE E PROVVEDERE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPILANDO IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DI CIASCUNA GESTIONE ANNUALE.

ART. 9
CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE È AMMESSO RICORSO ALL’ADUNANZA GENERALE DELL’ORDINE STESSO.
CONTRO LA DECISIONE DELL’ADUNANZA GENERALE PER LE MATERIE CONTEMPLATE SOTTO LE LETTERE A E C DEL PRECEDENTE ARTICOLO È AMMESSO IL RICORSO AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.

ART. 10
CON REGOLAMENTO DA APPROVARSI PER DECRETO REALE, A PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’INTERNO, SARANNO STABILITE LE NORME RELATIVE ALLE ELEZIONI PER LA NOMINA ED IL RINNOVAMENTO DEI CONSIGLI, ALLE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI NEGLI ALBI, ALLE FUNZIONI DISCIPLINARI, ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI, ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI CIASCUN CONSIGLIO ED A QUANT’ALTRO OCCORRA PER LA ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 11
SONO AUTORIZZATI A CONTINUARE NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, MA SOLTANTO PRESSO GLI STRANIERI, AI TERMINI DELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 53 DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1907, N. 636, TESTO UNICO, I MEDICI ED I CHIRURGHI DIPLOMATI ALL’ESTERO, CHE AL PROMULGARSI DELLA PRESENTE LEGGE SIANO DA OLTRE TRE ANNI INSCRITTI NEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI, PER I REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE, DERIVANTI DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.
ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D’ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 10 LUGLIO 1910
VITTORIO EMANUELE
LUZZATTI.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FANI.

Autore: Redazione FNOMCeO

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