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Prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici

CORTE DI CASSAZIONE CIVILELa prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici – Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici, di cui al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell’incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso (Sentenza n. 27560/14) 

FATTO:   E’ impugnata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS) n. 45 del 12 novembre 2012/28 ottobre 2013, che ha respinto il ricorso proposto da F. M. avverso la Delib. dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia de L’Aquila 23 settembre 2011, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo professionale. Per la cassazione della citata decisione ha proposto ricorso F.M. Sono rimasti intimati la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l’Ordine provinciale dei medici de L’Aquila, il Ministero della salute e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila.

DIRITTO: Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei medici, di cui al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell’incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso, con la conseguenza che il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è diventata definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l’organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale (così, Cass., sez. 3^, sentenza n. 4658 del 2006; Cass., sez. 3^, sentenza n. 10517 del 2009; Cass., sez. 3^, sentenza n. 9860 del 2014). Nella specie, tra il 7 ottobre 2004, data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna del ricorrente, e il 21 aprile 2005, data di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del medesimo ricorrente, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso di F.M).

A cura di Marcello Fontana – Ufficio Legislativo FNOMCeO

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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