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Regime autorizzatorio all’esercizio in forma associata dell’attività medico-odontoiatrica e all’esercizio di un ambulatorio odontoiatrico

Tar Lazio – Regime autorizzatorio all’esercizio in forma associata dell’attività medico-odontoiatrica e all’esercizio di un ambulatorio odontoiatrico – In materia le disposizioni di legge statale e regionale prevedono l’autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l’attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente. Nel caso di specie l’attività dello Studio di odontoiatria non aveva bisogno di alcuna autorizzazione, atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. (Sentenza n. 465/15)

FATTO: Con ricorso notificato il 4 e 5 agosto 2014 e depositato il successivo giorno 6, lo Studio Medico Odontoiatrico Associato N., premesso di essersi costituito, con scrittura privata del 15.4.2009, in società semplice tra professionisti per l’esercizio in forma associata dell’attività medico-odontoiatrica e di avere avviato l’attività dello Studio in forza dell’assenso silenzioso transitorio ex art. 5 comma 1 bis L.R. Lazio 4/2003 formatosi sulla istanza presentata alla Regione Lazio in data 9.7.2009, ha impugnato il provvedimento dell’Azienda USL di Latina, datato 30.6.2014 (prot. n. asl lt/14604/AOO10/2014) e comunicato il 15.7.2014, emesso dalla Direzione Generale Dipartimento di Prevenzione, recante “diffida al prosieguo dell’attività sanitaria nei locali siti in Latina col quale l’Azienda USL di Latina ha diffidato il ricorrente “al proseguo dell’attività sanitaria nei locali siti in Latina Via —— n. — nelle more del rilascio del procedimento regionale di autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio odontoiatrico”.

DIRITTO: Diversamente da quanto ritenuto dall’Azienda USL di Latina, lo Studio ricorrente non è assoggettato a regime autorizzatorio perché non svolge prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ma attività che rientra nella definizione dello studio medico, esercitata in forma privata, con prevalenza del profilo professionale, in locali non accessibili alla generalità indistinta degli utenti. L’attività dello Studio di odontoiatria non aveva bisogno di alcuna autorizzazione, atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. In materia le disposizioni di legge statale e regionale prevedono l’autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l’attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n. 10207). In questo senso dispone l’art. 8 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che al comma 2 prevede espressamente che “l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”. Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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