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Regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie

Corte CostituzionaleRegime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie – Restrizione dell’elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale per la cui erogazione è necessaria l’autorizzazione – Norme della Regione Abruzzo – Illegittimità costituzionale. . Infatti nel ridurre il novero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria, la disciplina regionale censurata si pone in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali, come affermato da questa Corte, stabiliscono “requisiti minimi” di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie ed esprimono principi fondamentali nella materia “tutela della salute”. (Sentenza n. 59/15)

FATTO: .– Con ricorso spedito per la notificazione il 27 giugno 2014, ricevuto il successivo 30 giugno e depositato il 1° luglio 2014 (iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64). Premette il ricorrente che l’art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 32 del 2007 assoggettava ad autorizzazione “gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 8-ter, D.Lgs. 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 – Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 – Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione – ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999”. Per effetto della modifica introdotta, con la disposizione censurata, nell’art. 2, comma 1, lettera e), della legge reg. n. 32 del 2007 le parole “elencate in Allegato B4 – Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 – Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”, sono state sostituite con le parole “elencate nell’allegato A che forma parte integrante della presente legge”.  Espone l’Avvocatura generale dello Stato che, come si evince dal confronto tra i due elenchi, nel nuovo allegato A non figura un ventaglio di delicate ed invasive prestazioni chirurgiche – quali la chirurgia plastica e l’odontoiatria – contemplate nel precedente Allegato B4, con la conseguenza che gli studi professionali che erogano dette prestazioni vengono ad essere esonerati dall’autorizzazione prevista dall’art. 2 della legge reg. n. 32 del 2007. Ne consegue, ad avviso della difesa erariale, che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 21 del 2014 si pone in contrasto con i principi fondamentali volti ad assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure di cui all’art. 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dunque viola l’art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute.

DIRITTO: La disposizione regionale, esonerando dall’autorizzazione prevista dall’art. 2 della legge reg. n. 32 del 2007 gli studi professionali che erogano le prestazioni non più comprese nell’elenco, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure di cui all’art. 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare, l’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. assoggetta ad autorizzazione (comma 1) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente (comma 2), previa verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992 (comma 4). Nel ridurre il novero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria, la disciplina regionale censurata si pone in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali, come affermato da questa Corte, stabiliscono “requisiti minimi” di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie (sentenza n. 292 del 2012) ed esprimono principi fondamentali nella materia “tutela della salute”. Così individuati l’ambito di applicabilità e la finalità dell’autorizzazione in esame è evidente come, con la disposizione censurata, la Regione Abruzzo ne abbia conformato il regime in termini più restrittivi rispetto alle previsioni di principio dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, escludendovi una serie di prestazioni in relazione alle quali non è ipotizzabile il venir meno dei livelli essenziali di garanzia previsti dal legislatore statale in ordine alla qualità e sicurezza delle cure ed all’idoneità delle dotazioni tecniche e strumentali. Con l’art.1, comma 1, della legge reg. n. 21 del 2014 il legislatore regionale ha dunque attuato una scelta autonoma non consentita, poiché in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di “tutela della salute”. LA CORTE COSTITUZIONALE ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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