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Responsabilità medica – Danno psichico e risarcimento del danno

Cassazione Civile  – Responsabilità medica – Danno psichico e risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha affermato che la consulenza tecnica d’ufficio esplorativa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. È noto che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. (Sentenza n. 7639/15)

FATTO: C.S. convenne in giudizio l’Azienda Ospedaliera —— e chiese il risarcimento dei danni patrimoniali, e non patrimoniali, conseguenti al grave errore nella diagnosi di tumore maligno e al grave errore chirurgico di asportazione del seno sinistro, in cui erano incorsi i medici dipendenti. Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, accolse parzialmente le domande attoree e condannò la convenuta al pagamento di oltre Euro 38.000,00, e accessori. La Corte di appello di Milano, adita dalla danneggiata, confermò la decisione di primo grado (sentenza del 24 aprile 2013). Avverso la suddetta sentenza, C.S. propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera.

DIRITTO: La ricorrente lamenta il mancato accoglimento da parte del primo giudice – e poi dal giudice di appello – della richiesta di consulenza psichiatrica, in collegamento con il conseguente mancato riconoscimento del danno psichico che la consulenza specialistica avrebbe potuto accertare e che la ricorrente assume ammontante a Euro 300 mila. La parte mette in evidenza che il consulente d’ufficio, dopo aver qualificato i sintomi della danneggiata come soggettivi e aver riferito di crisi umorali nel corso delle visite e, dopo aver messo in evidenza che la danneggiata non aveva allegato di essere in cura per patologia psichica, suggerisce l’opportunità di consulenza specialistica. Il motivo va rigettato. Il giudice ha ritenuto esplorativa la consulenza specialistica, richiesta per l’accertamento della patologia psichica. Ha argomentato nel senso che, secondo quanto riferito dal consulente, i sintomi soggettivi di disturbi psichici addotti dalla danneggiata non avevano trovato riscontro nella allegazione, da parte della stessa, di cure specifiche in corso al momento della consulenza. La decisione del giudice è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità. È noto che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con la consulenza a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a far compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, (da ultimo, Cass. n. 3130 del 2011; n. 212 del 2006).Invero, in mancanza di elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell’onere della prova gravante sul danneggiato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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