Responsabilità professionale medica e illecito omissivo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità professionale medica e illecito omissivo per il mancato esame istologico del tessuto asportato – Risarcimento del danno. L’illecito omissivo consiste nella violazione dell’obbligo di garanzia che è intrinseco nella liceità dell’atto di intervento chirurgico con conseguente obbligo del medico di provare le ragioni che lo hanno indotto a non approfondire le indagini diagnostiche (sentenza n. 278/15).

FATTO: La Corte di appello di PALERMO, con sentenza del 21 marzo 2013, ha confermato la sentenza del tribunale di PALERMO del 22 settembre 2005, appellata da N.E. e lo ha condannato a rifondere ad L.A. le spese del giudizio di appello. Il tribunale di PALERMO aveva in vero accertato, sulla base delle risultanze della consulenza medico legale e della documentazione prodotta, che il Dr. N., medico chirurgo, aveva tenuto una condotta professionale gravemente negligente per non avere approfondito gli accertamenti diagnostici e non avere consentito la diagnosi precoce del melanoma, avente notevole incidenza sulla evoluzione della malattia. Aveva quindi condannato il medico al risarcimento di tutti i danni, biologici e morali, quantificati in Euro 357.838,25, 2.Contro la decisione ricorre il Dr. N.E. deducendo cinque motivi di ricorso, non resiste L.A.

DIRITTO: I primi quattro motivi del ricorso ruotano tutti intorno alla questione principale, che attiene alla valutazione del nesso di causalità, che viene inteso in senso deterministico, in relazione alla natura del danno che consiste nella lesione della salute a seguito di un atto medico di chirurgia routinaria di asporto di un nevo cutaneo all’altezza della regione scapolare sinistra, asportato nel (OMISSIS), non seguito da un esame istologico del reperto e da ulteriori esami al fine di accertare la natura dello angioma ed i possibili sviluppi in termini di patologia oncogena. La Corte di Cassazione ha affermato che ci si trova in presenza di un inadempimento ad un obbligo di garanzia in una situazione chiara di contatto sociale, dove il medico curante procede chirurgicamente senza informare il paziente della possibilità che il nevo repertato come angioma sanguinante ed ulcertato dello scapolare sinistro era con probabilità un melanoma. La infondatezza del ricorso di N.E. deriva dalla considerazione della natura dello illecito omissivo che consiste nella violazione dell’obbligo di garanzia che è intrinseco nella liceità dell’atto di intervento chirurgico, e tale inadempimento determina non solo un obbligo di provare le ragioni che indussero il medico a non approfondire le indagini, mentre la localizzazione del melanoma in quella prima sede risulta dal fatto che non è stata trovata altra sede primitiva e che i linfonodi interessati sono proprio quelli del drenaggio, come si legge a ff 10 della motivazione. Dove appare evidente la imprudenza e negligenza del medico che se avesse eseguito un esame istologico del tessuto CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA già nel (OMISSIS), questa avrebbe avuto possibilità di cura e comunque di rallentamento del processo degenerativo che tre anni dopo avrebbe condotto ad una invalidità dell’85 per cento).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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