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Stamina è un trattamento non scientifico e pericoloso per la salute pubblica

Cassazione PenaleStamina è un trattamento non scientifico
e pericoloso per la salute pubblica
– La Corte di Cassazione ha affermato che
risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e dall’acquisizione dei
numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del PM sia di personalità
scientifiche che il cd. trattamento Stamina costituisca un medicinale
tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni
di per sé integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli
artt. 443 e 445 cod. pen. che fondano il proprium del provvedimento di
sequestro preventivo. (Sentenza n. 24243/15)

FATTO: Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame
di Torino ha confermato il decreto emesso in data 29/09/2014 dal GUP dello stesso
Tribunale con cui era stato confermato ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. il
sequestro preventivo, già disposto dal GIP, dei materiali e dei prodotti
depositati presso il Laboratorio Cellule Staminali dell’Azienda Ospedaliera X,
pertinenti ai trattamenti sanitari avviati sui diversi pazienti secondo il cd.
metodo Stamina ideato da V.D. a base di infusioni di cellule staminali
mesenchimali. Il Tribunale ha ravvisato il fumus dei reati di associazione per
delinquere ( art. 416 cod. pen. ), commercio o somministrazione di medicinali
imperfetti ( art. 443 cod. pen. ), somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica ( art. 445 cod. pen. ) e truffa aggravata (
art. 640 c.p. , art. 61 c.p. , n. 7), respingendo la tesi dei ricorrenti della
sussistenza a favore degli indagati delle cause scriminanti di cui all’art. 50
(consenso dello avente diritto) ed all’art. 51 cod. pen. (adempimento di un
dovere derivante dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità),
quest’ultimo asseritamente derivante dalla plurime ordinanze con cui diversi
Tribunali nazionali in sede civile avevano accolto il ricorso degli istanti a
potere eseguire o proseguire il trattamento con il predetto metodo presso
strutture del servizio sani-tario nazionale (164 di accoglimento totale e 43 di
accoglimento parziale dei ricorsi).V.D. deduce violazione di legge in relazione
all’art. 51 cod. pen. , sostenendo che la normativa vigente consente il
prosieguo delle cure con il metodo Stamina presso gli —, configurando un
diritto in capo ai pazienti e a chi le cure deve praticare e al contempo
determinando la sussistenza una situazione giuridico – fattuale scriminante
rispetto alle già configurate o a future ipotesi di reato.

DIRITTO: Vertendosi in tema di ricorso avverso ordinanza in
materia cautelare reale, proponibile solo per violazione di legge ( art. 325,
comma 1, cod. proc. pen. ), questo Collegio non è tuttavia esentato dal
rilevare che risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e
dall’acquisizione dei numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del PM sia di
personalità scientifiche – pareri per nulla inficiati dalle affermazioni di
efficacia, peraltro transeunte (v. su tale aspetto anche lo articolo a firma
dei dottori Vi. M. e B. J. R. in via di pubblicazione sull’American Journal of
Physical Medicine & Rehabilitatrion di maggio 2015 allegato alla memoria da
ultimo prodotta da alcuni ricorrenti) del trattamento provenienti
sostanzialmente dai parenti di alcuni piccoli pazienti – che il cd. trattamento
Stamina costituisca un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in
modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sé
integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli artt. 443 e
445 cod. pen. che fondano il proprium del provvedimento di sequestro
preventivo. Va, infatti, osservato che secondo la ricostruzione, oltre modo
esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed Europea applicabile
operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli
effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri,
quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche o secondo i
precetti della tecnica farmaceutica, la cui somministrazione è considerata pericolosa
dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche
dall’assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il
pericolo non è un requisito del fatto, ma la ratio stessa dell’incriminazione
penale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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