Tar Emilia Romagna: igienisti dentali

TAR EMILIA ROMAGNA – Igienisti dentali: divieto di apertura di studio autonomo di igiene orale rispetto ad uno studio odontoiatrico. Sulla base della vigente normativa non è pertanto possibile ritenere che sussista la possibilità, per l’igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra. Tale ratio, infatti, è principalmente diretta a tutelare, al massimo grado, la sicurezza e la salute del paziente (sentenza nr. 01061/2014)

FATTO: Un professionista laureato in igiene dentale chiede l’annullamento del provvedimento in data 5/7/2013, con il quale il S.U.A.P. dell’Unione comunale Reno – Galliera ha respinto la sua istanza di autorizzazione per l’apertura, in proprio, di uno studio di igienista dentale. Il ricorrente impugna, inoltre, la nota in data 5/7/2013, con la quale l’Azienda U.S.L. di Bologna – Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica – ha espresso parere negativo riguardo al rilascio dell’autorizzazione. Egli svolge, infine, subordinata azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che ritiene di avere subito a causa dell’adozione degli atti impugnati. E’ intervenuta in giudizio, in favore di parte ricorrente, la Associazione Igienisti dentali Italiani, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Hanno infine proposto intervento ad opponendum rispetto alle ragioni di parte ricorrente: Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Associazione Italiana Odontoiatri e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, tutte instando la reiezione del ricorso in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso.

DIRITTO: Il Collegio ha rilevato che sulla base della vigente normativa non è pertanto possibile ritenere che sussista la possibilità, per l’igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra. Tale ratio, infatti, è principalmente diretta a tutelare, al massimo grado, la sicurezza e la salute della persona – paziente che, in generale, si rivolge ai professionisti dell’area sanitaria. Nel caso degli igienisti dentali, peraltro, e per quanto ut supra argomentato, la concreta inclusione di tale attività sanitaria tra quelle ritenute potenzialmente pericolose va individuata nel più volte citato D.M. n. 137 del 1999, che, appunto, in ragione di tale riconoscimento, non ne consente l’esercizio mediante l’apertura uno studio autonomo ma solo se l’igienista dentale operi all’interno di una struttura in collaborazione con un odontoiatra; ciò all’evidente scopo – sempre in coerenza con tale tipologia di normativa disciplinante le professioni sanitarie – di tutelare la salute dei pazienti nel caso di possibili complicazioni derivanti dallo svolgimento di alcune attività da parte dell’igienista dentale mediante la necessaria presenza, nella stessa “struttura sanitaria” di un odontoiatra. 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.