Tar Emilia Romagna: incarichi dirigenziali nell’ASL

TAR EMILIA ROMAGNA (Bologna) – Incarichi dirigenziali nell’ASL: le liti innanzi al Giudice Ordinario. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali temporanei di direzione di struttura complessa opera l’ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l’altro, vieta pratiche discriminatorie, sicché il dirigente al quale sia stato preferito altro candidato può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) davanti al giudice ordinario (sentenza nr. 1052/14)

FATTO: Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dalla ASL intimata per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa di neurochirurgia. La commissione giudicatrice predisponeva una terna di candidati idonei da sottoporre alla scelta del direttore generale con l’attribuzione di un punteggio pari a 89/100 e 86,50 per i contro interessati intimati e pari a 86 dell’odierno ricorrente. Il direttore generale conferiva l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa “unità operativa neurochirurgica” al candidato che aveva acquisito il maggior punteggio. L’interessato contestava la scelta effettuata e, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, presentava ricorso a questo Tar deducendo numerose profili di illegittimità. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata ed il contro interessato cui era stato attribuito l’incarico in contestazione che contro deducevano alle avverse doglianze e concludevano per il rigetto del ricorso. Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva impugnato un nuovo atto, in epigrafe indicato, e dedotti ulteriori profili di illegittimità. Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese con memorie e repliche e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.

DIRITTO: Il TAR di Bologna ha rilevato che  la Cassazione a Sezioni Unite, anche con riferimento alla riforma introdotta con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha affermato che il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, tra l’altro anche in relazione al periodo successivo alla riforma ex D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (il cui art. 13 riproduce, in sostanza, il sistema anteriormente vigente, disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15), rimane sottratto all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Unite, 12/3/2013, n.6075), ed affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, la quale si impernia sul principio secondo cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati (Cass. n. 7623 del 2003). IL TAR di Bologna ha in conclusione affermato che in materia di conferimento di incarichi dirigenziali temporanei di direzione di struttura complessa opera l’ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l’altro, vieta pratiche discriminatorie, sicché il dirigente al quale sia stato preferito altro candidato può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) davanti al giudice ordinario. 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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