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Tar Lombardia: medici competenti e visite mediche periodiche

TAR per la LOMBARDIA – Sede di Milano – Medici competenti: visite mediche periodiche. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso alla documentazione trasmessa dal datore di lavoro al medico competente (sentenza nr. 2288/14).

FATTO: L’organizzazione sindacale ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, dichiara di essere firmataria del CCNL delle Agenzie fiscali e di godere pertanto dei diritti sindacali presso l’Agenzia delle Dogane. Espone di aver ricevuto segnalazioni da parte di alcuni iscritti, dipendenti dall’Agenzia delle Dogane nella provincia di Como, di anomalie nella conduzione delle visite mediche periodiche effettuate sui dipendenti con limitazioni all’attività lavorativa, nell’ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo all’anno 2013. Pertanto ha presentato in data 27 novembre 2013 istanza di accesso agli atti, chiedendo la “recente documentazione indirizzata da codesta Direzione al Medico Competente in occasione delle visite mediche periodiche, già effettuate e ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria relativo all’ano 2013”. L’istanza è stata rigettata. Con il ricorso l’organizzazione sindacale ha impugnato il diniego di accesso, chiedendone l’annullamento nonché l’accertamento del proprio diritto all’ostensione di quanto richiesto.

DIRITTO: Il Tar di Milano ha affermato che deve riconoscersi, sotto il profilo della legittimazione, il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. L’interesse del sindacato è attuale essendo il piano sanitario in corso e derivando dalle modalità di effettuazione e dalle risultanze dello stesso l’organizzazione del lavoro e dell’ufficio per i prossimi mesi rilevando trattasi di interesse tutelato anche in relazione ai doveri di informazione ex art. 6 del CCNL di comparto . Non può essere fondatamente opposto che si tratti di documenti che attengono alla posizione sanitaria specifica di ciascun lavoratore. La tutela della riservatezza dei dati sanitari ben può essere contemperata con il diritto di accesso ai documenti attraverso semplici modalità di oscuramento del nome del dipendente 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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