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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Tar Lazio  – Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere – Con riferimento ai corsi di laurea a numero chiuso, il superamento dei test preselettivi può ritenersi legittimo solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. Infatti, come affermato nella decisione Ad.Plen. n.1/2015 del Consiglio di Stato, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi”  unitamente “all’ indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento”. (Sentenza 7968/15)

FATTO: Marco C. propone ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’annullamento del decreto rettorale n. 2131/2013 recante il “Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria nella parte in cui all’art. 1 “Requisiti i accesso” dispone che "gli studenti che provengono da università straniere sono tenuti a sostenere la prova di ammissione".

DIRITTO: Il ricorso è fondato e va pertanto in parte accolto, come di seguito precisato ed in base ai principi recati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 depositata in data 28 gennaio 2015. Con riferimento ai corsi di laurea a numero chiuso, il superamento dei test preselettivi può ritenersi legittimo solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. Ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unitamente all’ “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”. Ciò premesso il ricorso deve essere accolto perché, nel caso in esame, nel provvedimento di rigetto dell’istanza l’amministrazione non ha opposto al ricorrente l’inesistenza di posti disponibili o l’insufficienza dei crediti collegati agli esami svolti, limitandosi l’Università di Roma a opporre apoditticamente che “l’Ateneo non rilascia nullaosta a studenti provenienti da Atenei stranieri”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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